Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1671 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3217-2021 proposto da:

E.P., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIANO FIORATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 609/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/5/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rigettava il ricorso proposto da E.P., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 10 giugno 2020, osservava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che le ragioni di carattere umanitario rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione prevista dal T.U.I., art. 5, comma 6, dovevano essere connotate da caratteri di specifica eccezionalità e straordinarietà, mentre nel caso di specie non emergeva una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente asilo.

3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso E.P., prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

4. Il motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del T.U.I., art. 5, comma 6: la Corte di merito, preoccupandosi erroneamente di verificare il ricorrere di ragioni connotate da caratteri di specifica eccezionalità e straordinarietà, ha omesso invece – in tesi di parte ricorrente – ogni accertamento in ordine alla mancanza, in patria, delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non fosse radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, malgrado una simile condizione fosse di per sé sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha condiviso le valutazioni del primo giudice in merito al fatto che le dichiarazioni del migrante e la documentazione prodotta non lasciavano emergere una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente asilo.

Il mezzo in esame si duole della mancanza di qualsiasi accertamento rispetto alle condizioni di rimpatrio, che avrebbe comportato – in tesi una compromissione della possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale del richiedente asilo.

La sentenza impugnata, tuttavia, non fa il minimo cenno a tale questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il migrante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato (posto che i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono essere necessariamente indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale; Cass. 8819/2020) che il suo rimpatrio avrebbe provocato simili conseguenze.

Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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