Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1675 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22169-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2629/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti l’Agenzia delle Entrate impugna l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Roma, respingendone il gravame, ha confermato la decisione che in primo grado aveva annullato le cartelle di pagamento notificate a L.G. per vizi della notifica delle stesse, ricusando il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla ricorrente, e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. In relazione alla questione sollevata con il primo motivo di ricorso a mezzo del quale la ricorrente lamenta la violazione delle norme in materia di riscossione disciplinanti la notificazione della cartella di pagamento, in ragione della corretta applicazione delle quali rivendica la propria estraneità al procedimento di notificazione della stessa ed imputa al contrario opinamento fatto proprio dal giudice del gravame di aver fatto confusione tra l’attività di iscrizione a ruolo e l’attività di riscossione, il collegio reputa di rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della I Sezione civile.

P.Q.M.

Rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza della I Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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