LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Coretti Antonietta, Maritato Lelio, Sgroi Antonino, D’Aloisio Carla, De Rose Emanuele, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto;
– ricorrente –
contro
V.L., rappresentata e difesa dall’avv. Aquino Antonio, con domicilio eletto in Roma, piazza Farnese n. 101, presso lo studio dell’avv. Beccia Marco;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 977/2020 della Corte di appello di Roma, depositata il 4 maggio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Fedele Ileana.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’avv. V.L. alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2009;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui all’avviso bonario ricevuto dal contribuente solo in data 30 giugno 2015, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2010, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile, quantomeno univocamente, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e, comunque, l’effetto conseguente non è configurabile in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli;
3. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;
4. l’avv. V.L. ha resistito con controricorso; Data pubblicazione 19/01/2022 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
6. le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
Che:
1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 del ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista (avvocato), iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2009, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR;
2. la Corte di appello non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015;
3. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi;
5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022