LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12063/2016 R.G. proposto da:
F.LLI V. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Massimo Antonini e Corrado Grande con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, Chiomenti studio legale in Roma, via XXIV Maggio n. 43;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5506/66/15 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositata il 17/12/2015 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO E CONSIDERATO che:
parte ricorrente ha chiesto una pronuncia di estinzione del processo in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 3 e 5 allegando documentazione del Concessionario della riscossione e formale provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio;
le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “in tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento R.G.N. 5257-17 delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022