LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1346-2021 proposto da:
M.G., MI.GU., ricorso non notificato;
– ricorrenti –
contro
INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3818/2018 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 08/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2021 Mi.Gu. e M.G. avevano impugnato la sentenza con cui il tribunale di Palermo aveva parzialmente accolto la domanda dagli stessi proposta nei confronti dell’Inps, diretta all’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione erogata ed alla condanna dell’Istituto al risarcimento del danno subito.
Il tribunale aveva ritenuto che, soltanto con riguardo a Mi.Gu. l’importo pensionistico andasse rideterminato sulla base di talune voci retributive non considerate, anche condannando l’Inps a pagare la somma di Euro 13.959,18 oltre interessi legali (Euro 1.684,77). Lo stesso tribunale aveva invece rigettato la domanda della M. ritenendo che la stessa avesse ricevuto un trattamento pensionistico addirittura maggiore rispetto a quello dovuto.
Avverso detta decisione M.M. e Mi.Gu. proponevano ricorso.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1)- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma dell’art. 82 c.p.c., comma 3, e dell’art. 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, comma 3, lett. d), ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, art. 6, comma 3, lett. c), ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile”. (Cass. n. 23925 del 2012; Cass. n. 26133 del 2014) Nel caso in esame il ricorso è redatto e sottoscritto dalle parti personalmente. Lo stesso, in ragione del principio espresso, a cui si intende dare seguito, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (L. di stabilità 2013).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022