LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21466-2020 proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO POLLAIOLO 5, presso lo studio dell’avvocato MONICA BALASCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SERRANO’;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
e:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 39/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che:
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 39/2020, decidendo sui gravami proposti e in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Locri, per quello che interessa in questa sede, ha dichiarato non prescritti i crediti contributivi, accertati a carico di F.F.A., portati dalla cartella n. ***** (rectius n. ***** e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione presentata da questi avverso l’intimazione di pagamento n. *****. Nella suddetta pronuncia, altre opposizioni proposte dal predetto F., avverso diverse intimazioni di pagamento, erano state invece respinte mentre una sola era stata accolta.
2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno ritenuto che: a) nell’atto di appello della Agenzia delle Entrate erano stati indicati gli atti interruttivi della prescrizione, relativamente alla su indicata cartella, la notifica dei quali non era stata contestata ma in relazione ad essi era stata eccepita unicamente la tardività della relativa documentazione; b) la interruzione della prescrizione era una eccezione in senso Iato, rilevabile di ufficio anche in appello.
3. Per la cassazione ricorre F.F.A. con due motivi; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla udienza di discussione. L’INPS è rimasto intimato.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla cartella sopra specificata, per non essersi pronunciata la Corte territoriale sulla eccezione di giudicato, da lui sollevata, fondata sulla sentenza n. 1210 del 2016 emessa dalla stessa Corte di appello.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale, relativamente alla cartella di cui sopra, rivalutata una questione, già sottoposta a giudizio e decisa con statuizione passata in giudicato.
4. I due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
5. Va precisato che con essi il ricorrente, al di là delle violazioni delle norme denunciate in rubrica, che non ha valore vincolante (Cass. n. 12690 del 2018), si duole, in sostanza, di un’omessa valutazione della Corte territoriale – relativamente alla cartella n. ***** e della connessa intimazione di pagamento – della circostanza secondo cui i crediti della cartella stessa erano già stati dichiarati prescritti, con la sentenza n. 1210/2016 emessa in data 23.12.2016 dalla stessa Corte di appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva, in altro giudizio riguardante altra precedente intimazione di pagamento e concernente la medesima cartella, con conseguente violazione del principio del giudicato esterno.
6. Il ricorrente, in relazione a tale doglianza, ha fornito tutte le indicazioni dirette a dimostrare che la questione era stata ritualmente sottoposta ai giudici di seconde cure e ha prodotto tutti i documenti utili alla decisione.
7. Le censure meritano accoglimento perché effettivamente la Corte territoriale non ha valutato il fatto del pregresso giudicato, risultante per tabulas, limitandosi ad affermare che andava, tra l’altro, rigettata l’opposizione proposta avverso l’atto, ma senza assolutamente esaminare che i crediti portati dalla stessa erano stati già dichiarati prescritti con altra precedente pronuncia divenuta definitiva.
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la declaratoria di prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella ***** e conseguente annullamento della connessa intimazione di pagamento n. *****, per precedente giudicato.
9. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti atteso l’andamento dell’intero giudizio – di cui la questione oggetto del presente ricorso faceva parte – ove solo in parte le opposizioni originariamente formulate dall’odierno ricorrente erano state accolte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara prescritto il credito contributivo portato dalla cartella ***** e, per l’effetto, annulla l’intimazione di pagamento e n. ***** (proc. Impugnazione n. 1293/2012). Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022