LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29938-2020 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 58, presso lo studio dell’Avvocato GIULIO PALMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato BARTOLOMEO EMILIO RIUSO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di TORREMAGGIORE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI 8, presso lo studio dell’Avvocato MATTEO DI PUMPO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 242/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 05/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che L.G. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 242/20, del 5 febbraio 2020, della Corte di Appello di Bari, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 216/16, del 22 gennaio 2016, del Tribunale di Foggia – ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti del Comune di Torremaggiore, in relazione ai danni conseguenti ad un sinistro occorsole il *****;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il predetto Comune, per conseguire il ristoro dei danni patiti in ragione di una caduta sulla pubblica via, per la presenza di un’insidia stradale;
– che il primo giudice rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso causale tra “res” ed evento lesivo, respingendo anche le istanze istruttorie avanzate dall’allora attrice;
– che esperito gravame dall’attrice soccombente il giudice di appello lo respingeva, ritenendo che in difetto di reiterazione – in occasione della precisazione delle conclusioni – delle istanze istruttorie formulate dall’attrice/appallante, le stesse dovessero intendersi rinunciate;
– che avverso la sentenza della Corte barese ricorre per cassazione la L., sulla base di un unico motivo;
– che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia “sui motivi 2 e 3 di appello”, essendosi limitato il giudice di seconde cure ad esaminare “il solo primo motivo concernente l’omessa ammissione delle prove testimoniali articolate dall’attrice con le proprie memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6”, senza esaminare gli altri due;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il Comune di Torremaggiore chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021;
– che il resistente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va accolto, non risultando superato – secondo questo collegio – dai rilievi svolti dal controricorrente, nella propria memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, quanto osservato nella proposta del consigliere relatore;
– che l’unico motivo di ricorso – la cui formulazione è conforme all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), avendo la ricorrente riprodotto, nella presente impugnazione, l’atto di appello di modo da consentire a questa Corte l’accertamento del suo contenuto (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133-01) – e’, infatti, fondato;
– che la riproduzione, nel presente ricorso, dell’atto di appello evidenzia come l’odierna ricorrente ebbe, allora, a censurare la decisione del primo giudice (che aveva rigettato la sua domanda ex art. 2051 c.c., sul presupposto che le risultanze istruttorie non avessero confermato la presenza, sulla pavimentazione stradale, di alcun dislivello atto “a integrare i caratteri dell’insidia e trabocchetto come fonte di pericolo per gli utenti della strada in quanto non visibile e non prevedibile”, sicché la domanda sarebbe “risultata sfornita indubbiamente di prova sotto il profilo del nesso di causalità”) in termini più ampi di quanto affermato nella sentenza della Corte territoriale oggi impugnata;
– che, secondo detta pronuncia, l’allora appellante si sarebbe limitata a dedurre che “attraverso le prove testimoniali richieste, inopinatamente rigettate dal giudice di prime cure,” sarebbe stata, invece, “raggiunta la prova in ordine alla dinamica dell’incidente e si sarebbe accertato che la L. cadeva a causa del dislivello stradale, costituente insidia”;
– che l’appello della L. era stato proposto, invece, anche sul rilievo che la “constatazione della presenza di detta insidia” fosse “avvenuta comunque e per certo da parte della stessa Polizia Municipale”, accorsa sul luogo del sinistro, visto che essa “nel suo rapporto precisa(va): “gli scriventi sul posto accertavano la presenza dell’insidia sulla sede stradale rappresentata da alcune basole della pavimentazione stradale dissestata, adiacenti la grata metallica per lo scolo delle acque meteoriche collocata trasversalmente la carreggiata e sottoposta al manto stradale di alcuni centimetri” e che “nel punto in cui si è verificata la caduta accidentale della Sig.ra L. crea un dislivello di 0,05 cm circa di profondità””;
– che il giudice di appello, dunque, al di là del fatto che il gravame fosse stato formulato con un motivo formalmente unico (aspetto su cui insiste l’odierno controricorrente), avrebbe dovuto pronunciarsi su tale specifica censura, la quale supponeva esistere “aliunde” – ovvero, a prescindere dal pure richiesto esame testimoniale – la prova dell’insidia e, con essa, in ipotesi, del nesso causale tra la “res” e il danno lamentato dalla L.;
– che sussiste, dunque, il denunciato “error in procedendo”, correttamente ricondotto dalla ricorrente alla “violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che, inerendo il motivo di appello alla domanda sottesa alla proposizione dell’appello, la pretesa mancata pronuncia su di esso integrava appunto vizio di omessa pronuncia” (così Cass. Sez. 3, sent. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01; in senso conforme, tra le altre, anche Cass. Sez. 6-1, ord. 12 ottobre 2017, n. 23930, Rv. 646046-01);
– che il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione nel merito, occorrendo accertamenti di fatti preclusi a questa Corte, che le impediscono di provvedere a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda alinea, (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 28 giugno 2017, n. 16171, Rv. 644892-01; Cass. Sez. 5, ord. 19 aprile 2018, n. 9693, Rv. 647716-01);
– che le spese anche del presente giudizio di legittimità saranno liquidate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022