LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8427-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLINI 24, presso lo studio dell’avvocato XAVIER SANTIAPICHI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5090/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
CONSIDERATO
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo, avverso la sentenza n. 5090/05/2019 con cui la CTR Sicilia sez. dist. Catania, aveva accolto la domanda della contribuente G.M. nominando un Commissario ad acta per l’emissione dei provvedimenti attuativi di quanto deciso dalla sentenza n. 2893/17/16 della medesima Commissione in relazione al rimborso di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies;
che la contribuente non ha resistito con controricorso.
RITENUTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022