LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11800-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA’ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SPA, – IGD SIIQ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO PAOLUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7857/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello dell’Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento catastale avente ad oggetto, all’esito di rettifica della dichiarazione DOCFA, il differente classamento dell’unità immobiliare relativa ad una porzione del centro commerciale *****, sito nella città di *****.
La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso appare collegato oggettivamente a quello avente n. r.g. 19507/2019, pendente presso la V Sezione di questa Corte ed avente ad oggetto la sentenza della CTR della Sicilia sulla quale si fonda la motivazione per relationem della sentenza d’appello impugnata in questo procedimento.
Risulta pertanto opportuna quanto meno una trattazione congiunta dei due giudizi.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo alla pubblica udienza della V Sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022