Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1791 del 20/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27340-2020 proposto da:

G.A., G.R., elettivamente domiciliate in ROMA, alla CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE n. 314, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE STEFANO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO FALANGA;

– ricorrenti –

contro

M.P., C.A.M., F.S., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via del BANCO di S. SPIRITO n. 42, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANTONIO GENTILE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA GRAZIA BOTTARI;

e contro

COOPERATIVA UFO 1 S.C. a R.L. in LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via ENNIO QUIRINO VISCONTI, n. 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

G.D., S.S., P.F., PA.PA., L.G.S., T.F., PU.GI., CU.FR., PR.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16500/2011 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/07/2011;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Le sorelle G. impugnano per revocazione una sentenza della Corte di Cassazione n. 16500 del 28/07/2011, affermando che solo a seguito della notifica della sentenza di primo grado, e comunque dell’atto di precetto su di essa fondato, avevano appreso che la controparte, società cooperativa a r.l. UFO 1 era stata posta in liquidazione e quindi Lu.Gi.An. non era legittimata al rilascio della procura alle liti per la detta società e nella spiegata qualità.

M.P., C.A.M., F.S. e C.C. e la S.c. a r.l. Ufo 1 in liquidazione resistevano con separati controricorsi.

G.D., S.S., P.F., Pa.Pa., L.G.S., T.F., Pu.Gi., Cu.Fr. e Pr.Ro. rimanevano intimati.

La causa era avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore era ritualmente comunicata.

La sola Società cooperativa a r.l. UFO 1, in liquidazione amministrativa, depositava memoria.

Le ricorrenti chiedono la revocazione per errore di fatto di sentenza della Cassazione n. 16500 del 2011 sul presupposto che solo nel 2020 si era appreso che la società cooperativa allora ricorrente, e che vide accolto il proprio ricorso con decisione di merito, all’atto della proposizione del ricorso era stata cancellata dal registro delle imprese, per cui la procura speciale doveva ritenersi nulla perché rilasciata da soggetto rappresentante di società estinta (in realtà si afferma nel controricorso che il decreto di scioglimento della cooperativa era stato impugnato e poi annullato nel 2012 dal Cons. Stato e che comunque la circostanza era nota all’odierna ricorrente tanto da averla eccepita già nel giudizio di merito poi sfociato nella pronuncia del 2011).

La revocazione è chiesta espressamente per errore di fatto (indotto dall’avere la ricorrente taciuto la circostanza dell’estinzione della società, secondo le ricorrenti) ed e’, dunque, da qualificare come istanza ex 391 bis c.p.c. (ed ex art. 395 c.p.c., n. 4) per l’evidente tardività.

La questione revocatoria è tardivamente posta, invero, in quanto su di essa deve ritenersi sceso il giudicato, poiché già in fase di appello la UFO 1 S.c. a r.l. risultava essere stata posta in liquidazione e la sentenza della Corte di Cassazione n. 16500 del 28/07/2011 non risulta avere ritenuto meritevole di trattazione la questione, ma, tuttavia le ricorrenti attuali ne erano ben consapevoli e, pertanto, potevano fare valere il detto vizio (che in realtà sembra più che altro essere un vizio del procedimento, in cassazione) o comunque nel termine annuale di cui al previgente art. 391 bis c.p.c., comma 2, termine annuale che trattandosi di sentenza anteriore all’entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. in L. 25 ottobre 2016, n. 197 decorreva, nella specie, dalla pubblicazione della sentenza n. 16500 del 28/07/2011 e comunque dalla notificazione di essa.

Il ricorso è pertanto, inammissibile e tale è dichiarato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza delle ricorrenti e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate in favore di ciascuna delle due controparti costituite, come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascuna controparte in Euro 2.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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