LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5395-2021 proposto da:
F.M.L., D.S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO *****, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERNAIA, 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA FONTANA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 22/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
” D.S.L. e F.M.C. hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto del 20 novembre 2020 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di rigetto della loro istanza di nomina in via giudiziaria, ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma 1, di un amministratore del condominio di via *****, condannando altresì i reclamanti al pagamento delle spese di giudizio in favore del condominio stesso;
il condominio ha notificato controricorso.
il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c., in relazione all’art. 1129 c.c., comma 1, ed all’art. 64 relative disp. att., vizio di omessa pronuncia e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., censura la statuizione della Corte distrettuale di inammissibilità del reclamo, in quanto fondata sulla premessa giuridica errata della non reclamabilità del provvedimento impugnato;
il motivo è inammissibile, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non è impugnabile a mezzo del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. il provvedimento, pronunciato in sede di volontaria giurisdizione, con il quale la Corte d’appello decide sul reclamo proposto contro il decreto del tribunale di nomina di un amministratore giudiziario di condominio ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma 1, trattandosi di atto inidoneo alla formazione del giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo perché modificabile e revocabile in ogni tempo anche con efficacia “ex tunc” (Cass. n. 2517 del 2001; nello stesso senso, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi del ricorso per cassazione avverso il decreto che pronuncia, ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma 12, la revoca dell’amministratore di condominio: Cass. n. 15995 del 2020; Cass. n. 9348 del 29017; Cass., n. 2986 del 2012);
non può rilevare in senso contrario, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, la particolare ragione formulata dalla Corte di appello in sede di reclamo ai fini della declaratoria di inammissibilità dello stesso, atteso che il carattere non definitivo del decreto si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente al procedimento nel quale esso viene reso e non subisce deroghe o eccezioni a seconda della motivazione volta per volta accolta;
il secondo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 1129 c.c. e dell’art. 737 e ss. e dell’art. 93 c.p.c., assumono che la condanna nei loro confronti alle spese della procedura è illegittima, in quanto emessa all’esito di una procedura priva del carattere di contenziosità, nei cui riguardi quindi non può trovare applicazione il principio di soccombenza;
il motivo, oltre che ammissibile, in quanto investe la statuizione delle spese e quindi posizioni soggettive di debito e di credito, è fondato, atteso che il procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio, con l’effetto che con riguardo ad esso non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Cass. n. 25336 del 2018; Cass. n. 5194 del 2002);
le decisioni di questa Corte citate dal condominio controricorrente per confutare tale conclusione non appaiono pertinenti, essendo state pronunciate con riguardo alla fattispecie, affatto diversa, in cui il condomino aveva chiesto la revoca dell’amministratore in carica”.
CONSIDERATO
che:
il Collegio condivide la proposta del Relatore;
il primo motivo di ricorso va pertanto respinto, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato con riguardo al capo che ha condannato la parte reclamante al pagamento delle spese;
attesa la parziale soccombenza, le spese del presente giudizio si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo;
cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con riguardo al capo che ha condannato la parte reclamante al pagamento delle spese.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022
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