Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1826 del 20/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23190-2020 proposto da:

BANCA DI CIVIDALE S.c.p.A. (nuova ragione della Banca Popolare di Cividale s.c.p.a.), con sede in *****, in persona del suo Direttore Dott. F.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati De Toma Amedeo, Cossu Bruno e Bomboi Savina, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di questi ultimi due in Roma, alla via Crescenzio n. 58;

– ricorrente –

contro

T.C., nella sua qualità di trustee del TRUST R., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 30 dicembre 2021, dall’Avvocato Magni Piercarlo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Farina Maria Rosaria;

– controricorrente –

avverso la sentenza, n. cronol. 117/2020, della CORTE di APPELLO di TRIESTE, depositata in data 20/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.

FATTI DI CAUSA

1. La Banca di Cividale s.c.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20 aprile 2020, n. 117, reiettiva del gravame dalla prima proposto contro la sentenza del Tribunale di Udine n. 394/2018. Quest’ultima aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1420/2016, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta della stessa banca, nei confronti del Trust R., sul rilievo del difetto di legittimazione passiva del menzionato trust posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il trustee T.C., e non il trust stesso, carente di personalità giuridica. Resiste, con controricorso, T.C., quale trustee del Trust R..

1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, dopo aver premesso che “l’appello è stato correttamente proposto nei confronti del trustee, opponente a decreto ingiuntivo in primo grado e risultato vincitore proprio in punto legittimazione” e che da prima difesa, fin dall’inizio, del trustee è stata quella afferente al difetto di legittimazione passiva del Trust, sempre ripetuta nel prosieguo, onde nessuna sanatoria sul punto potrebbe essere invocata”, ha opinato che: i) “il trust è un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, con cui un soggetto costituisce con uno o più beni un patrimonio separato, finalizzato ad uno scopo determinato o a più scopi, istituto che è diventato operante anche nel nostro Paese a partire dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la convenzione dell’Aia del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso”; “con la recente sentenza n. 2043 / 2017, confermativa di altre pronunzie precedenti e citata dalla sentenza impugnata, si è autorevolmente sostenuto che il trust non dispone di personalità giuridica ed è quindi privo di legittimazione processuale Infatti, l’istituzione di un trust non determina il sorgere di nuovo soggetto giuridico, bensì esclusivamente la formazione di un patrimonio separato, amministrato dal trustee nell’interesse di uno o più beneficiati e destinato ad un fine prestabilito. E’ quindi il trustee l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i temi, non quale legale rappresentante del trust ma come colui che dispone in via esclusiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici conferiti nel trust stesso”; “non appare suffragato da elementi sufficienti ad inficiare la richiamata giurisprudenza l’argomento difensivo costituito dall’assimilazione, a fini tributari, del trust “ad altri soggetti analoghi”, limitato com’esso è destinato ad essere alla soggettività tributaria, ispirata a criteri non necessariamente coincidenti con quelli normalmente validi nel nostro ordinamento giuridico”; iv) “ogni altra questione, alla stregua di tale premessa, rimane assorbita, compresa quella della mancata indicazione della legge applicabile nell’atto istitutivo del trust, ritenuto pertanto ine cace. Ed infatti, correttamente, il primo giudice ha ritenuto, dopo aver affrontato e risolto nel senso ora esposto la questione principale della personalità giuridica del trust, di dover aggiungere che l’atto istitutivo del trust era quindi inidoneo “in ogni caso a fondare la pretesa creditoria dell’istituto che logicamente lo presuppone””.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la “Violazione o falsa applicazione, da parte del Giudice di merito, dell’art. 75 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 917 del 1973, art. 73, D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 19, comma 1, lett. b), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver ritenuto che il Trust difetti di personalità giuridica e, quindi, di legittimazione processuale (recte di capacità processuale)”. Si assume la non condivisibilità della decisione impugnata, in considerazione del complessivo assetto del sistema normativo italiano, “pur nella consapevolezza: a) della difficoltà dell’ordinamento interno ad ammettere la dissociazione tra proprietà formale e sostanziale dei patrimoni autonomi, difficoltà derivante dal tentativo di inquadrare la proprietà fiduciaria nella tradizionale concezione “monolitica” della proprietà; b) dell’incertezza dell’impianto normativo posto dalla Convenzione dell’Aia 1 luglio 1985, art. 2, non chiarisce univocamente chi sia il “proprietario” dei beni costituiti in Trust, limitandosi unicamente a prevedere che il governo degli stessi sia affidato al Trustee”. Si sostiene che “l’imputazione in capo ad un Trust di autonomi rapporti giuridici risulta confermata dal D.P.R. n. 917 del 1973, art. 73 nella parte in cui, dunque, considera il Trust come vero e proprio “soggetto” equiparato ad una persona giuridica, qualificandolo espressamente come soggetto passivo rispetto all’applicazione dell’imposta sul reddito; considerazioni sostanzialmente identiche possono essere proposte sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 19, comma 1, lett. b, che assimilando, a fini di antiriciclaggio, il Trust ad altri “soggetti giuridici analoghi”, evidenzia, da parte dell’ordinamento, la volontà di equiparazione dei Trusts a soggetti pacificamente dotati di capacità giuridica”. Si conclude che l’affermazione della corte territoriale, stando alla quale la soggettività tributaria sarebbe “ispirata a criteri non necessariamente coincidenti con quelli normalmente validi nel nostro ordinamento giuridico” e non autorizzerebbe, pertanto, a fondare il riconoscimento al Trust di personalità giuridica (recte capacità processuale) e, conseguentemente, di legittimazione processuale, “si pone in palese contrasto con il disposto dell’art. 75 c.p.c.. Infatti, l’unicità del concetto di capacità processuale non consente di operare alcuna scissione, come invece parrebbe aver fatto il giudice di secondo grado lasciando intendere che tale capacità possa competere al Trust nei rapporti di natura fiscale, diversamente da quelli di natura civilistica in relazione ai quali la capacità in discorso competerebbe unicamente al Trustee”.

2. Una siffatta doglianza si rivela infondata.

2.1. Invero, come esaustivamente chiarito dalla recente Cass. n. 3986 del 2021 (cfr., amplius, in motivazione): i) “la legge finanziaria del 2007 riconosce la soggettività tributaria del Trust, inserendolo tra i soggetti passivi delle imposte dirette (Ires) alla stregua di un ente. Più precisamente, la citata legge, art. 1, comma 74, ha modificato l’art. 73 TUIR, introducendo nelle lettere b), c) e d) del comma 1 anche il trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, a seconda dell’attività svolta (commerciale o non commerciale) e della residenza. In definitiva, con l’emanazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore nel rilevare l’impossibilità di attribuire la soggettività passiva ai soggetti coinvolti nel trust (settlor, trustee e beneficiari), ha optato per la soggettivazione del trust stesso, dato che consente un’imputazione autonoma della capacità contributiva; il trust viene considerato, pertanto, secondo la previsione normativa, un soggetto passivo delle imposte dirette (v. Cass. Sentenza 21 giugno 2019, n. 16700), benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico …”; “… la previsione dell’art. 73 TUIR, comma 1, che individua espressamente i trusts tra i soggetti passivi Ires (nei soli casi in cui dall’atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l’indicazione dei beneficiari), non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell’imposizione diretta. E’ infatti un concetto ormai elaborato dalla dottrina che il legislatore possa disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il rostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l’autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica. Vale osservare, quindi, come dalla soggettività IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi. Questa tesi appare difatti contrastare con il divieto, posto dall’art. 14 preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica”; “… non può, in ogni caso, leggersi l’art. 73 TUIR nel senso che il legislatore abbia attribuito al trust la personalità giuridica, né, tantomeno, può la giurisprudenza elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e rapporti che non lo sono, posto che l’attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore…”.

2.2. Pertanto, si legge ancora nella indicata pronuncia, si deve ribadire “l’inesistenza della soggettività del trust, il quale – come chiaramente emerge dalla afferente Convenzione dell’Aia 1 luglio 1985, art. 2, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364 – costituisce un insieme di beni e rapporti con d’etto di segregazione patrimoniale “istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”. Principio che trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il trust traslativo non è un ente dotato di personalità giuridica; l’etto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta (v. Cass. n. 2043/20i7; n. 12718/ 2017). (…) Si tratta, invece, di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Cass. civ. sez. I, n. 3456 / 2015; Cass. civ. sez V 25478 / 2015 Cass. civ. sez II n. 28363/2010".

2.3. La peculiarità dell’istituto risiede, dunque, nello “sdoppiamento del concetto di proprietà”, tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell’interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati e quindi diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust (cfr. Cass. n. 9320 del 2019 e Cass. n. 16550 del 2019, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 3986 del 2021).

2.4. Deve escludersi, allora, che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti, e ciò trova conferma nel fatto che, come anticipato, l’effetto proprio dello stesso non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, bensì di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), sulla base delle ampie argomentazioni sviluppate nei precedenti di questa Corte, ai quali il Collegio, condividendoli, ritiene di dare continuità mediante un mero richiamo.

2.5. Non vi sono ragioni giuridiche per discostarsi da tale descritto orientamento, né il caso di specie, al pari delle argomentazioni che sorreggono la censura in esame, presenta peculiarità tali da rendere inapplicabile la regola che ne risulta.

3. Il secondo motivo – recante “Violazione o falsa applicazione da parte del Giudice di merito degli artt. 7 e 11, Convenzione dell’Aia del 1 luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364, in relazione all’art. 1322 c.c., comma 2, artt. 1323,1324 e 2645-ter c.c., per aver ritenuto che l’atto istitutivo del Trust sia inefficace per la mancata indicazione della legge regolatrice, pur essendo detta legge individuabile in forza di quanto disposto dalla menzionata Convenzione e senza aver tenuto conto dei principi di autonomia contrattuale e di conservazione degli atti giuridici (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – può considerarsi assorbito.

4. Le spese di questo giudizio di legittimità, regolate dal principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della banca ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenra in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo.

Condanna la Banca di Cividale s.c.p.a. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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