Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1829 del 20/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5290-2020 proposto da:

E.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGGIOLINI SIMONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI FORLI’ CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2133/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 2350/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da E.D. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

3. parte ricorrente ha depositato atto di “rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare desumibile dalla rinunzia al ricorso proposta dal ricorrente con atto sottoscritto dal suo difensore munito di mandato speciale, con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 3, detta dichiarazione, pur non atta all’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma fino alla decisione della causa (cfr. Cass. n. 34324 del 2021; Cass. n. 13658 del 2021; Cass. n. 25625 del 2020);

2. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva;

3. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115l, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, con riferimento alla statuizione di inammissibilità del ricorso; come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015; Cass. n. 13658 del 2021), come nel caso di specie.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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