Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1845 del 21/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16340/2020 proposto da:

O.W., rappresentato e difeso dall’avvocato Letizia Garrisi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Cagliari, con decreto n. cronol. 987/2020, depositato il 2/4/2020, ha respinto la richiesta di O.W., cittadino *****, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie;

– avverso il suddetto decreto, comunicato in pari data, O.W. propone ricorso per cassazione, notificato il 28/5/2020, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

RITENUTO

che:

– poiché si pone la questione di inammissibilità del ricorso, in relazione alla procura rilasciata dal richiedente al difensore, a margine del ricorso (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “E’ autentica”), per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte, e della correlata questione di legittimità costituzionale del suddetto D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e art. 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost., per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, di questa Corte, rilevante e non manifestatamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale, è opportuno attendere la pubblicazione della motivazione della decisione della Consulta.

PQM

Rinvia la causa a Nuovo Ruolo, in attesa della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022

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