Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1848 del 21/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 5899-2021 proposto da:

SGR ASSET LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO, 5, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICO BRAMATI, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO ORSELLI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOSIO 2, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO LUCONI, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO BIANCHINI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 2924/2020 del TRIBUNALE DI LIVORNO, depositata il 25/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.SSA ANNA MARIA SOLDI, la quale, visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

RITENUTO IN FATTO

– che SGR Asset Ltd. (d’ora in poi, SGR) ha proposto, sulla base di tre motivi, regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa il 25 gennaio 2021 dal Tribunale di Livorno, con la quale lo stesso ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Firenze;

– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio, innanzi al Tribunale di Livorno, dalla società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (d’ora in poi, “Monte dei Paschi”), che proponeva opposizione a precetto notificatole dall’odierna ricorrente il 27 settembre 2020;

– che l’allora convenuta eccepiva il difetto di competenza territoriale del giudice adito, da individuarsi in quello del luogo in cui era stato eletto domicilio nell’atto di precetto (Firenze), ovvero in quello in cui l’atto era stato notificato (Siena), luogo di domicilio del debitore;

– che a fronte di tale eccezione, Monte dei Paschi, solo all’esito dell’accoglimento l’istanza di sospensione cautelare da essa proposta, aderiva all’eccezione di incompetenza, sicché il Tribunale di Livorno – senza, peraltro, aver raccolto le conclusioni delle parti sul punto – si dichiarava incompetente in favore di quello fiorentino, nulla, tuttavia, disponendo sulle spese del giudizio;

– che detta ordinanza è stata impugnata da SGR, come detto, sulla base di tre motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 26,27,28 e 38 c.c., lamentando che il Tribunale livornese non poteva ritenere formato un accordo sulla competenza, ex art. 38 c.p.c., data la natura inderogabile della stessa (ex art. 28 c.p.c.), cosicché, in tal caso, “il giudice avrebbe dovuto rilevare l’incompetenza inderogabile non già in forza dell’irrilevante adesione della controparte, bensì in forza dell’eccezione sollevata”, e ciò, “non già mediante semplice ordinanza emessa in funzione di giudice istruttore”;

– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 189 e 275 c.p.c., nonché (per il procedimento di decisione del giudice monocratico) dello stesso art. 189 in relazione all’art. 281-quinquies c.p.c., lamentando che il Tribunale ha assunto la decisione senza far precisare le conclusioni delle parti;

– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., censurando l’impugnata ordinanza nella parte in cui stabilisce che sulle spese del procedimento dovrà provvedere il giudice al quale è rimessa la causa, richiamando, però, un principio (o meglio, un precedente di questa Corte) che non si riferisce alla competenza inderogabile, fermo in ogni caso restando che il giudice “ad quem”, in realtà, deve liquidare le spese della sola fase di riassunzione e non quelle del procedimento svoltosi innanzi al giudice dichiaratosi incompetente;

– che su tali basi, dunque, la ricorrente ha concluso affinché questa Corte voglia cassare l’impugnata ordinanza, “in quanto l’incompetenza territoriale, inderogabile, risulta decisa omettendo la fase decisionale in violazione dell’art. 281-quinquies c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c.”;

– che ha resistito all’impugnazione Monte dei Paschi, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, non senza rilevare come SGR avesse proposto – senza successo – reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che disponeva la sospensione dell’esecutorietà del titolo esecutivo, all’esito del quale il collegio statuiva che le spese sarebbero state “regolate unitamente al merito”;

– che il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso – i cui motivi possono essere scrutinati congiuntamente, data la loro connessione – va rigettato;

– che, sul punto, occorre muovere dal rilievo secondo cui “l’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (da ultimo Cass. Sez. 6-Lav., ord. 26 giugno 2019, n. 17187, Rv. 654377-01; in senso analogo Cass. Sez. 6-1, ord. 8 giugno 2016, n. 11764, Rv. 639916-01);

– che, pertanto, il provvedimento qui impugnato – a prescindere dalla forma che ha inteso conferirgli il Tribunale di Livorno – presentava natura di sentenza, avverso la quale, tuttavia, l’odierna ricorrente, per censurare l’omessa pronuncia sulle spese, avrebbe dovuto avvalersi dell’ordinario strumento impugnatorio alla quale la sentenza era soggetta;

– che, difatti, se è vero che il regolamento di competenza “avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la pronuncia sulle spese, né potendo ciò fare mediante un’impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari”, quest’ultima resta, invece, necessaria “qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione” (Cass. Sez. Un., sent. 6 luglio 2005, n. 14205, Rv. 58198101)”, per lamentarne “l’erroneità” (Cass. Sez. 6-3, ord. 17 dicembre 2013, n. 28156, Rv. 629187-01), ipotesi alla quale è da equiparare quella, presente, di omessa statuizione su di esse;

– che, d’altra parte, a fronte di una statuizione sulla competenza che non sia contestata da alcuno, l’impugnazione ex art. 42 c.p.c. non svolgerebbe la sua tipica funzione “regolatoria”, ma sarebbe utilizzata per una finalità – quello di verificare la correttezza della liquidazione delle spese (o di ovviare ad una omessa pronuncia in merito alle stesse) – cui è tipicamente diretto l’ordinario mezzo impugnatorio;

– che, infine, la circostanza che il provvedimento adottato dal Tribunale di Livorno avesse natura decisoria – e come tale dovesse essere preceduto dall’invito alle parti a rassegnare le rispettive conclusioni – neppure può legittimare SGR a dolersi (come ha fatto, in particolare, con il secondo motivo del presente regolamento) della violazione degli artt. 189,275 e 281-quinquies c.p.c.;

– che avendo, difatti, il Tribunale di Livorno deciso la questione in senso conforme all’eccezione dalla stessa sollevata, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto evidenziare quale ragione di pregiudizio – diverso dalla mancata statuizione sulle spese, in relazione alla quale essa era munita del rimedio specifico dell’appello – ha subito per effetto della mancata formulazione delle conclusioni;

– che, difatti, la “denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26419, Rv. 659858 – 01);

– che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01);

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento da compiersi da parte dell’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il regolamento e condanna SGR Asset Ltd. a rifondere, alla società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022

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