LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3642-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI TERAMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrenti –
contro
S.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GASPARRONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 902/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 17/09/2015 R.G.N. 441/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott.ssa TRICOMI IRENE.
RITENUTO
1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 902 del 2015, accogliendo in parte l’appello proposto dal MIUR nei confronti di Mauro S. avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Teramo, ha accertato il diritto del S. a percepire il trattamento economico di cui all’art. 87, comma 3, del CCNL scuola 2006/2009 per dodici mensilità e ha condannato il Ministero al ripristino del suddetto compenso con decorrenza dal mese di luglio 2010 e al pagamento di tutti gli arretrati maturati, anche per gli anni precedenti, maggiorati di interessi legali fino al saldo.
2. La Corte d’Appello ha affermato che il compenso per le ore eccedenti andava attribuito in misura oraria e non forfettaria e che, riguardo allo straordinario, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti, non vige un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tal fine, solo se previsto da norme specifiche o dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, il compenso era ricompreso dall’art. 77 del CCNL nella struttura della retribuzione, e l’art. 13 del CCNL prevedeva che nel periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione, escludendo solo le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntive o straordinario o quelle non corrisposte per dodici mensilità. In conclusione, la Corte d’Appello non ha escluso il compenso per le ore eccedenti durante il periodo di godimento delle ferie.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando un unico articolato motivo di impugnazione.
4. Resiste S.M. con controricorso.
CONSIDERATO
1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due profili di censura, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-bis, degli artt. 87, 4, 77 del CCNL scuola 2006-2009, nonché del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2. Con un primo profilo di censura, il Ministero, dopo aver richiamato il contenuto dell’art. 87 del CCNL, ha affermato che deve ritenersi che entrambi i criteri individuati dal comma 2 si estendono ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica e sportiva, atteso che l’utilizzo dell’espressione “con la maggiorazione prevista dal presente articolo” non è univocamente riferibile al solo criterio relativo alla misura oraria maggiorata, atteso che anche il compenso forfettario può essere determinato in modo da rendere la retribuzione complessiva più elevata di quella conseguibile secondo i criteri di calcolo di cui all’art. 70 del Contratto collettivo del 1995.
Ciò troverebbe conferma nella circostanza che ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, lett. d), del Contratto collettivo 2006-2009, e dal D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies, le risorse per la remunerazione di competenze accessorie, quali sono le ore aggiuntive di insegnamento, sono determinate dalla contrattazione contrattazione collettiva integrativa e devono essere contenute entro limiti determinati.
Pertanto, ad avviso di parte ricorrente, erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che l’art. 87, comma 3, prevede quale remunerazione delle ore aggiuntive solo il criterio dell’art. 70 del contratto collettivo del 1995.
3. Con un secondo profilo di censura l’amministrazione ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza ha riconosciuto il diritto al pagamento delle ore aggiuntive anche nel periodo delle ferie, senza tenere conto – invece – che si tratta di una competenza accessoria, connessa all’effettivo svolgimento delle attività aggiuntive, come risultante dall’art. 77 del Contratto collettivo nazionale, secondo cui rientra nel trattamento accessorio il compenso per le ore eccedenti le attività aggiuntive.
3.1. Il ricorso non è fondato quanto al primo profilo di censura, mentre è fondato con riguardo al secondo.
La figura del coordinatore era disciplinata della L. n. 88 del 1958, art. 9, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307. Tale ultima disposizione, novellata dalla L. n. 190 del 2014, prevede che “L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento”. L’evoluzione della norma è avvenuta in parallelo con la progressiva affermazione dell’autonomia e della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche, con il passaggio delle competenze dai Provveditorati agli studi agli Uffici scolastici regionali e con le nuove funzioni e ruolo attribuiti al Dirigente scolastico rispetto al Capo d’Istituto.
E’, quindi, coerente con l’evoluzione del sistema scolastico nei complesso e con il settore specifico, attesa la valorizzazione dello sport nelle scuole, che l’incarico di coordinatore per l’educazione fisica e sportiva possa essere conferito ad un docente di ruolo con esonero totale o parziale dall’insegnamento, pur venendo in rilievo compiti, anche tecnici, connessi alla funzione docente e alle esigenze formative dei giovani e della comunità scolastica.
3.2. Viene in rilievo l’art. 87 del CCCL 2006-2009, che ha previsto al comma 1: “Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti”.
Il successivo comma 2 ha stabilito: “Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.”.
Infine, il comma 3 sancisce: “Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo”.
3.3. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare il rapporto tra le fonti convenzionali – in particolare il rapporto tra il CCNL e i successivi accordi integrativi richiamati dal MIUR nel ricorso – che qui viene in rilievo, in relazione alla figura del docente coordinatore per l’educazione fisica, con le sentenze Cass., Sezione Lavoro, n, 17639 del 2019, n. 16843 del 2019, n. 16844 del 2019.
Con le suddette sentenze – cui va data continuità e la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c., comma 1 – questa Corte ha posto in rilievo, tra l’altro, come il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell’art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno voluto differenziare le modalità di computo del compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3).
Si è anche chiarito che “la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività, per tale ragione, è estranea al piano dell’offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica”.
3.4. In ragione dei suddetti principi, pertanto, deve affermarsi la correttezza della decisione della Corte d’Appello che ha delimitato l’ambito della delega alla contrattazione collettiva, escludendo l’applicazione della determinazione forfettaria del compenso per le ore eccedenti ai docenti coordinatori per l’educazione fisica.
3.5. Ed infatti, gli odierni profili di censura non introducono argomenti per rivedere l’arresto delle sentenze sopra richiamate.
3.6. Vanno tuttavia effettuate alcune precisazioni sulle modalità di determinazione delle ore eccedenti in relazione alla prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica, anche ai fini dell’esame del secondo profilo di censura.
Occorre in proposito rilevare che la contrattazione collettiva (CCNL 2006-2009), pur in presenza di una disposizione (citato D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307) che già prevedeva che il docente coordinatore “può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento”, non ha dato rilievo alla conformazione assunta dalla prestazione lavorativa del docente quale coordinatore nel caso in cui intervenga l’esonero, anche se totale, circostanza quest’ultima che oggettivamente esclude l’attività di docenza.
L’indicazione contenuta nel comma 1 dell’art. 87 CCNL di 18 ore settimanali del personale insegnante di educazione fisica, è indicazione di 18 ore di docenza, come si evince dalla lettura congiunta del citato art. 87 e dell’art. 28 (attività di insegnamento), comma 5, del medesimo CCNL.
Di talché, per dare sistematicità al quadro normativo negoziale (artt. 28, comma 5, art. 87 e art. 145 del CCNL 2006-2009) ed effettività alla disposizione contrattuale dell’art. 87, 1 e 3 comma, cit., occorre rilevare che mentre per il docente in ruolo senza esonero le 18 ore settimanali di docenza, richiamate nell’art. 87, comma 1, del CCNL 2006-2009, indicano anche l’oggetto della prestazione lavorativa ordinaria (fermo restando le ulteriori attività complementari), oltre la quale computare le ore di attività eccedenti, per il coordinatore, allorché la prestazione lavorativa si conformi legalmente in maniera diversa – in ragione dell’esonero – da quella propria del docente, le 18 ore di docenza indicano un parametro legale -18 ore di attività lavorativa – al raggiungimento del quale è attribuito per lo svolgimento di ulteriori ore in eccedenza (nel massimo di sei settimanali) il compenso in questione.
Tale interpretazione è coerente con l’art. 145 del CCNL, che stabilisce che il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di (…) esonero (…), è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII” in cui è inserito anche l’art. 87, cit.
Quindi, allorché venga disposto l’esonero dall’attività di docenza, anche se l’esonero conforma oggettivamente in modo diverso il contenuto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica, la presenza dell’esonero non esclude comunque il carattere accessorio delle ore lavorate in eccedenza rispetto al quantum stabilito (18 ore), sia pure come parametro legale, dal CCNL.
Pertanto, anche in presenza di una prestazione lavorativa resa per obiettivi o per progetti, compatibile con l’esonero dalla docenza, ai fini della corresponsione del compenso in questione, assumono rilievo, sia pure come parametro legale, il dato orario della prestazione lavorativa ordinaria del docente e l’attestazione puntuale dello svolgimento di ore in eccedenza rispetto allo stesso.
In tal senso depone l’art. 87 del CCNL 2006-2009, che non opera alcuna differenziazione in relazione alla sussistenza o meno dell’esonero dalla docenza e non attribuisce rilievo alla concreta conformazione della prestazione lavorativa del coordinatore.
3.7. Quindi, pur non essendo tout court sovrapponibile l’oggetto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica a quella del docente di educazione fisica, sussiste comunque il carattere accessorio del compenso in esame, attesa l’indefettibilità del termine delle 18 ore, o come oggetto della prestazione lavorativa ordinaria o come parametro legale, per il computo delle ore eccedenti e la relativa determinazione del compenso orario.
3.8. Tanto premesso, esaminando il secondo profilo di censura, pur rientrando nella retribuzione il compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, nella specie manca il carattere fisso e continuativo del compenso (art. 77, comma 3) attesa, come si è sopra detto, la necessità dell’effettivo svolgimento delle ore eccedenti. Ancora, va considerato che il CCNL 2006-2009 stabilisce che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. Nella specie, il compenso per le ore eccedenti non costituisce normale retribuzione, poiché, essendo ancorato al dato dell’eccedenza rispetto alle 18 ore di docenza oggetto della prestazione lavorativa, o parametro legale di 18 ore, ha carattere accessorio ed è connesso all’effettiva prestazione lavorativa, anche considerato che si è esclusa, mancando la delega alla contrattazione decentrata, la corresponsione di un compenso forfettario. Pertanto il compenso ex art. 87, comma 3, non può essere riconosciuto al coordinatore nel periodo delle ferie.
4. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022
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