Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28590/2013 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 262, presso lo studio dell’avvocato Stefanini Anna, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Taverna Salvatore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM. TRIB. REG. SARDEGNA, depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

RILEVATO

che:

– la Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza n. 24/13 della CTR di Cagliari contro D.V. per accertamento Irpef 2005-2006, ha comunicato che la contribuente si è avvalsa della procedura di definizione della controversia di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ed ha provveduto ad effettuare il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione stessa, come attestato dalla nota interna Dir. Prov. dell’Agenzia 10.12.2019;

– l’Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

– la contribuente D. ha depositato memoria instando per la dichiarazione di cessata materia del contendere;

– sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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