Ai fini della liquidazione del compenso professionale dell'avvocato, per le controversie relative a prestazioni stragiudiziali, va fatta applicazione dell'art. 5 (prestazioni in materia stragiudiziale) e dell'art. 9 (tabella tariffaria) del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, ratione temporis applicabile, con previsione di un minimo ed un massimo secondo il valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 12 c.p.c., e cioè in base a quella parte del rapporto obbligatorio che è in contestazione.
Ove però la domanda introduttiva del giudizio sia formulata in maniera da postulare l'accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., in ordine all'intero rapporto o ad una determinata parte di esso, ai fini della determinazione del valore della causa, va considerato interamente il valore dell'uno o dell'altra.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20047 del 21/06/2022
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda di pagamento per prestazioni professionali svolta dall'Avv. G.G. nei confronti della Grande Distribuzione R. & C. s.r.l. per le seguenti attività:
1) procedura per la dichiarazione di fallimento nei confronti della (OMISSIS) s.r.l.;
2) assistenza e consulenza alla redazione di un contratto di opzione per l'acquisto di un supermercato;
3) assistenza e consulenza relativa al subentro nel contratto di affitto d'azienda 11.11.2013;
4) assistenza e consulenza al subentro in altro contratto di affitto d'azienda;
La Grande Distribuzione R. & C. s.r.l. eccepì la prescrizione presuntiva in relazione ai crediti di cui ai numeri 1), 2) e 4).
Quanto all'assistenza e consulenza per la redazione di un contratto di opzione per l'acquisto di un supermercato, la committente contestò l'esattezza dell'importo, ritenendo che non fosse applicabile l'art. 15 c.p.c., in quanto il compenso non poteva essere parametrato al valore dell'immobile, trattandosi di prestazione che non aveva ad oggetto diritti reali.
Il Tribunale di Messina rigettò l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto la parte debitrice aveva contestato i conteggi e determinò il compenso facendo riferimento alle tariffe vigenti all'epoca in cui è stata effettuata la prestazione.
Per quanto riguardava "l'assistenza e consulenza alla redazione di un contratto di opzione per l'acquisto di un supermercato a Milazzo", per la determinazione del valore, applicò il criterio di cui all'art. 15 c.p.c., in tema di reddito dominicale del terreno per le cause relative a beni immobili.
Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso la Grande Distribuzione R. & C. s.r.l. sulla base di tre motivi.
G.G. non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233,2956,2957 e 2959 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la ricorrente sostiene che la prescrizione presuntiva non si applichi nell'ipotesi in cui il compenso venga determinato secondo le tariffe professionali in quanto si tratterebbe di determinazione estranea all'accordo originario.
Il motivo è infondato.
La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
La ratio dell'istituto consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia stato effettuato.
Si tratta di un istituto che ha carattere generale e si applica alle ipotesi espressamente previste dagli artt. 2954,2955 e 2956 c.c., e quindi anche alle prestazioni professionali di avvocato, indipendentemente dalla determinazione del compenso sulla base del contratto o delle tariffe professionali.
Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. 11195/2007; Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998).
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c., e del D.M. n. 55 del 2014, art. 28, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la liquidazione delle competenze professionali sarebbe avvenuta con riferimento al D.M. n. 127 del 2004, mentre la prestazione sarebbe stata resa nel vigore del D.M. n. 55 del 2014.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale correttamente ha applicato la tariffa forense vigente al tempo in cui è stata prestata l'attività professionale, senza tener conto del momento in cui era stata presentata la richiesta di liquidazione, rimesso alla mera determinazione del professionista.
Nel caso di specie, le prestazioni professionali erano state rese nel vigore del DM 127/2004, a nulla rilevando che la richiesta di liquidazione fosse stata presentata nel 2015.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., del D.M. n. 55 del 2014, artt. 15,18,21,22 e 28, perché il valore per "l'assistenza e consulenza alla redazione di un contratto di opzione per l'acquisto di un supermercato a (OMISSIS)" sarebbe stato determinato con riferimento al reddito dominicale del terreno per le cause relative a beni immobili.
Il motivo non è fondato ma la motivazione deve essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
Ai fini della liquidazione del compenso professionale dell'avvocato, il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
L'art. 15 c.p.c., si riferisce alle "cause relative a beni immobili" ovvero alle azioni reali relative a beni immobili e non si applica alle azioni contrattuali ed alle azioni di natura personale aventi ad oggetto beni immobili.
Nel caso di specie, è invece applicabile l'art. 12 c.p.c., trattandosi di prestazione stragiudiziale avente ad oggetto un rapporto contrattuale.
Tuttavia, pur facendo applicazione dell'art. 12 c.p.c., il valore della causa sarebbe stato, in ogni caso, parametrato al valore dell'immobile in quanto la prestazione professionale aveva ad oggetto l'assistenza e la consulenza al subentro della Grande Distribuzione R. & C. s.r.l. al contratto di affitto di azienda del supermercato Carrefour.
Il valore dell'affare coincideva, pertanto, con il valore dell'immobile.
Va quindi data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte in materia di compenso degli arbitri, che costituisce anch'essa una prestazione stragiudiziale.
In tal caso, va fatta applicazione dell'art. 5 (prestazioni in materia stragiudiziale) e dell'art. 9 (tabella tariffaria) del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, ratione temporis applicabile, con previsione di un minimo ed un massimo secondo il valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 12 c.p.c., e cioè in base a quella parte del rapporto obbligatorio che è in contestazione. Ove però la domanda introduttiva del giudizio sia formulata in maniera da postulare l'accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., in ordine all'intero rapporto o ad una determinata parte di esso, ai fini della determinazione del valore della causa, va considerato interamente il valore dell'uno o dell'altra (Cass.9991/2003).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese non avendo l'Avv. G. svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2022.
Codice Civile > Articolo 2022 - Trasferimento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2233 - Compenso | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2954 - Prescrizione di sei mesi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2955 - Prescrizione di un anno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2956 - Prescrizione di tre anni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2957 - Decorrenza delle prescrizioni presuntive | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2959 - Ammissioni di colui che oppone la prescrizione | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 15 - Cause relative a beni immobili | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 34 - Accertamenti incidentali | Codice Procedura Civile