Pubblicato il

Assegno di invalidità, conta solo il reddito personale

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28205 del 28/09/2022

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile occorre considerare soltanto il reddito personale del richiedente, mentre non rilevano né il reddito del coniuge né quello degli altri componenti del nucleo familiare.

È quanto ribadito dalla Sezione Lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 28205 del 28 settembre 2022.

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Lecce aveva rigettato la domanda di una signora intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di invalidità, in ragione del fatto che il reddito dell'appellante, cumulato con quello del coniuge, superava i limiti di legge fissati ai fini del riconoscimento della prestazione.

Assegno di invalidità, requisiti, reddito percepito dal coniuge e dagli altri componenti del nucleo familiare, esclusione

A fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 14 septies, comma 5, del D.L. n. 663/1979, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito dal coniuge e dagli altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte".

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n. 28205 del 28/09/2022

RILEVATO CHE:

1. con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta da B.A. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di invalidità;

2.1e ragioni del rigetto sono ancorate alla mancanza del requisito reddituale, avendo la Corte rilevato che - pur sussistendo il requisito sanitario idoneo per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal novembre 2011, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio - nel periodo compreso tra tale data e il raggiungimento dei 65 anni di età (5 agosto 2012) il reddito della ricorrente-appellante, cumulato con quello del coniuge, superava i limiti di legge fissati ai fini del riconoscimento della prestazione;

3. avverso la sentenza, B.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; l'Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato;

CONSIDERATO CHE:

4. con i primi tre motivi viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. n.663 del 30 dicembre 1979, art. 14 septies, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 33 del 1980, e di altro complesso normativo, evidenziandosi che per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (cd. assegno di invalidità civile) rileva solo il reddito personale e non anche quello del coniuge, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, invocando un unico precedente di questa Corte;

5. i motivi, che si affrontano congiuntamente per l'evidente connessione che li lega, sono manifestamente fondati;

6. al riguardo è sufficiente richiamare il principio espresso dalla Corte (v. Cass. n. 23689 del 2016; Cass. n. 7698 del 2016 e, più di recente, Cass. n. 21763 del 2020, Cass. n. 2517 del 2020; Cass. n. 30223 del 2019; Cass. n. 14415 del 2019) in base al quale pure "(...)alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, per l'assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte";

7. deve, infatti, rilevarsi che, per l'assegno mensile di invalidità civile (di cui alla citata L. n. 118 del 1971 art. 13), il D.L. n.663 del 30 dicembre 1979, art. 14 septies, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 33 del 29 febbraio 1980, prevede, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, "l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare" (in tal senso, Cass. n. 23689 del 2016; Cass. n. 7698 del 2016);

8. i motivi di ricorso meritano pertanto di essere accolti e la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione perché verifichi, alla luce del principio di diritto enunciato, la sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità nel periodo sopra indicato;

9. resta così assorbito l'esame del quarto motivo di ricorso, con il quale la parte deduce la violazione della L. n. 118 del 1971, D.Lgs. n.509 del 23 novembre 1988, art. 19, art. 8, commi 1 e 2, addebitando alla Corte di appello l'errore di non aver disposto l'automatica conversione al 65 anno di età dell'assegno in pensione sociale, dovendosi in via preliminare accertare la sussistenza del diritto alla prestazione;

10. il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito ii quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2022

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472