Pubblicato il

Le sanzioni tributarie sono trasmissibili agli eredi?

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31420 del 25/10/2022

Durante un giudizio di appello alla Commissione Tributaria Regionale avente ad oggetto una sanzione tributaria per un insufficiente pagamento Iva, il ricorrente muore.

A questo punto ci si chiede: la sanzione tributaria si trasmette agli eredi?

No, ribadisce la Cassazione con l'ordinanza n. 31420 del 25 ottobre 2022.

La Suprema Corte ricorda infatti che la sanzione tributaria, come quella amministrativa, ha un carattere afflittivo personale ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, da cui deriva l'intrasmissibilità agli eredi.

Le sanzioni civili invece sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, per cui sono trasmissibili agli eredi, seguendo il principio generale in materia di obbligazioni.

Sanzioni tributarie, natura giuridica, differenza rispetto a sanzioni civili, non trasmissibilità agli eredi

Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31420 del 25/10/2022

FATTI DI CAUSA

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa al 2007; la parte contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale, a seguito dell'intervenuto decesso della suddetta parte, interrompeva il giudizio che veniva riassunto dagli eredi;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando innanzitutto la correttezza della notifica e nel merito la sussistenza del debito d'imposta del de cuius derivante da un insufficiente versamento d'IVA e pertanto correttamente l'Ufficio ha anche applicato la sanzione di legge sull'ammontare dell'imposta non corrisposta, non trattandosi di mero errore formale ma di evasione d'imposta.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d'impugnazione la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il pagamento della sanzione si trasmettesse agli eredi.

Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 7605 del 2017; Cass. n. 27305 del 2021Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato.

Dalla lettura del ricorso, rispettoso sul punto del principio di autosufficienza, si evince infatti che la questione relativa alla intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni era stata prospettata davanti alla Commissione Tributaria Regionale, e secondo questa Corte:

"il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, (rubricato "Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi") prevede testualmente che "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. 6/06/2008, n. 15067)" (Cass. n. 25315 del 2022);

in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 26, comma 1, comporta che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dal D.Lgs. n. 472, art. 8 citato (Cass. n. 25644 del 2018).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi in quanto - trascurando la questione relativa alla trasmissibilità o meno agli eredi delle sanzioni oggetto della cartella di pagamento in questione e ritenendola valida in toto - ha erroneamente ignorato il principio dell'intrasmissibilità agli eredi previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2022.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472