In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
Cassazione Civile, Ord. Sez. 1, Ordinanza 29/11/2022 n. 35039
(Presidente: VALITUTTI ANTONIO - Relatore: CAMPESE EDUARDO)
FATTI DI CAUSA
1. La Laboratorio di Patologia Clinica S.G. s.r.l. (d'ora in avanti, breviter, Laboratorio) ottenne dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, l'ingiunzione di consegna n. 1041/2006, in suo favore ed a carico della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (per il prosieguo, semplicemente BNL): i) degli estratti del conto corrente n. 6706 (dalla prima intrattenuto presso la filiale di Caserta della BNL), comprensivi dei riassunti scalari dall'8 ottobre 1981 al 30 settembre 2004; il) degli estratti del conto sovvenzione n. 280485 (pure intrattenuto presso la medesima filiale), comprensivi dei riassunti scalari dal 25 novembre 1997 al 30 settembre 2004.
1.1. L'opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., proposta dalla BNL dopo aver consegnato solo parte della documentazione suddetta (quella, cioè, entro i dieci anni anteriori alla richiesta del Laboratorio del 25 novembre 2005), fu accolta dal medesimo tribunale con sentenza del 17 gennaio 2010, n. 44.
2. Il gravame promosso dal Laboratorio contro questa decisione è stato respinto dall'adita Corte di appello di Napoli con sentenza del 16 giugno 2017, n. 2738, pronunciata nel contraddittorio con la BNL.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) ha ritenuto inconfigurabile, nella condotta della BNL successiva alla notificazione, nei suoi confronti, dell'ingiunzione di consegna, una volontà di non contestare il contenuto di quest'ultima così da farvi acquiescenza; li) ha escluso il diritto dell'appellante alla consegna degli estratti conto ultradecennali.
3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Laboratorio, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, la BNL..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso - recante «Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di fatti decisivi, ai fini dell'acquiescenza, che furono oggetto di discussione tra le parti) in relazione alla natura non provvisoriamente esecutiva dell'ingiunzione di consegna n. 1041/2016 ed all'avvenuto pagamento, in tempo precedente all'opposizione, delle spese legali e dell'avvenuta consegna, del pari in tempo alla precedente opposizione, di una larga porzione di estratti conto ultradecennali» - contesta alla corte partenopea di aver escluso il verificarsi dell'acquiescenza della BNL all'ingiunzione di consegna notificatale omettendo «l'esame di più fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti». Si assume, in particolare, che «...raggiunta da un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, BNL non solo pagò tutte le spese legali liquidate in decreto, non solo consegnò gli estratti conto del periodo compreso nel decennio anteriore la data di prima richiesta (21 novembre 2005...), ma consegnò, altresì, una grande quantità di estratti ultradecennali, che solo successivamente - nell'opposizione - definì non dovuti. Con la consegna degli estratti ultradecennali, avvenuta in modo consapevole e massivo, altresì accompagnata dalla promessa di consegnare in successivo momento i documenti ancora mancanti ("...già richiesti ai competenti uffici"), provocò una immutazione della realtà non necessaria (il decreto non era esecutivo) e mai più eliminabile. Tutti detti elementi costituiscono chiara manifestazione della volontà di non opporre l'ingiunzione di consegna».
1.1. Una siffatta doglianza - cui non è applicabile l'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (che, nell'ipotesi di cd. "doppia conforme", preclude la formulazione di motivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), perché, nella specie, il giudizio di appello fu introdotto con citazione di cui fu richiesta la notificazione anteriormente all'il settembre 2012 - si rivela in parte infondata ed in parte inammissibile.
1.2. E' infondata, nella misura in cui oblitera completamente che la corte distrettuale ha espressamente esaminato quei "fatti", asseritamente decisivi, descritti dal ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si legge, tra l'altro: «Orbene, con riferimento alla controversia in esame, si deve osservare che la Banca ha spontaneamente ottemperato all'ordine di consegna limitatamente alla parte di documentazione che riteneva dovuta contestando successivamente il diritto della ingiungente ad ottenere la consegna della documentazione ultradecennale. Ciò non comporta acquiescenza alla statuizione giudiziale trattandosi di un comportamento di adempimento solo parziale che ben può essere fondato sulla mera provvisoria soggezione al dictum del giudice in ordine alla parte che si ritiene corretta, e non è affatto univoco della volontà di non impugnare, né incompatibile con la successiva impugnazione, riferita proprio alla non debenza della documentazione ultradecennale. Privo di rilevanza è, inoltre, il richiamo alla dichiarazione del 28/11/2006, nella quale, mentre si dava atto della riserva di produrre la documentazione allo stato ancora mancante, già richiesta ai competenti uffici, nessuna riserva veniva formulata in merito alla opposizione. Sul punto si rileva che a tale dichiarazione non può essere attribuita alcuna efficacia probatoria in quanto proviene da un soggetto diverso dal legale rapp.te p. t. della Banca appellata, tale dott.ssa De Masi, addetta all'ufficio legale»).
1.3. E' inammissibile laddove mostra di non tenere in alcun conto che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato), - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza resa il 16 giugno 2017), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). 2. Il secondo motivo di ricorso - rubricato «Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto) in relazione al principio di non contestazione, nonché in relazione agli artt. 1387 e 1423 cod. civ.» - ascrive alla corte territoriale di aver disconosciuto l'efficacia probatoria della scrittura del 28 novembre 2006 solo perché condizionata da errore di diritto. Si deduce che: i) per l'intero corso del processo, il Laboratorio e la BNL «hanno costruito le difese sul presupposto - non perplesso, ma inequivoco e manifestato in atti - che la dichiarazione sottoscritta il 28 novembre 2006 dalla Dr.ssa Rosa De Masi fosse della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.»; il) «rinnegando la riferibilità alla B.N.L. s.p.a. della dichiarazione del 28 novembre 2006 che la Dott. De Masi rese «per conto» della banca, altresì apponendo la propria sottoscrizione sul timbro a secco "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ...", la Corte distrettuale ha violato il principio di non contestazione»; iii) «la decisione, nel capo qui impugnato, ha altresì violato le regole sulla rappresentanza, escludendo che la volontà abdicati va dell'ente possa essere manifestata da soggetto differente dal legale rappresentante. [...]. La volontà può essere manifestata all'esterno con efficacia vincolante per la banca anche da un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, ben potendo darsi le figure del nuncius, del rappresentante diretto e del rappresentante indiretto. [...]. La Dott.ssa De Masi dichiarò di agire "per conto della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a." e appose la propria sottoscrizione sul timbro a secco "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ...". Dichiarò, dunque, l'esistenza della funzione di nuncius e/o del potere di rappresentanza diretta, altresì spendendo il nome del soggetto rappresentato. La B.N.L. s.p.a. mai ha contestato l'esistenza del potere dichiarato dalla Dott.ssa De Masi e mai ha riferito che vi fu errore nella dichiarazione trasmessa dalla propria incaricata».
2.1. Questa censura si rivela complessivamente inammissibile.
2.2. Giova premettere, invero, con riferimento all'asserita acquiescenza come causa di inammissibilità della spiegata opposizione della BNL alla ingiunzione di consegna notificatale, che «l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (configurata solo anteriormente alla proposizione del gravame in quanto successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza; tale accettazione si qualifica come manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione» (cfr. Cass. n. 34539 del 2021; Cass. n. 21385 del 2012).
2.2.1. Alla stregua di tali princìpi (ragionevolmente utilizzabili anche in relazione alla fattispecie in esame, posta l'indubbia idoneità di un decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ove non tempestivamente, oppure inammissibilmente, opposto, ad assumere valore di cosa giudicata), che il Collegio condivide, ne consegue che l'avvenuta spontanea esecuzione, peraltro solo parziale, del dictum di detta ingiunzione da parte della BNL, benché non corredata da una riserva d'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. da quest'ultima resa nota alla controparte, non aveva comportato acquiescenza alcuna alla menzionata ingiunzione, in assenza di espressa rinuncia ad opporla e di atti precisi ed univoci, trattandosi di un comportamento che ben poteva risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
2.2.2. Tali considerazioni valgono, con carattere affatto dirimente, ad escludere qualsivoglia decisività, nel contrario senso oggi auspicato dal Laboratorio ricorrente, al contenuto della missiva del 28 novembre 2006, a firma della dott.ssa De Masi (recante unicamente «la riserva di produrre la documentazione allo stato ancora mancante, già richiesti ai competenti uffici»), così assorbendo ogni altro profilo della doglianza in esame che, peraltro, laddove si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, mostra di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 17739 del 2022).
3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:
III) «Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (nullità della sentenza o del procedimento) - omesso esame della domanda». Si assume che la corte napoletana, decidendo circa il diritto alla consegna di copia della documentazione inerente singole operazioni, «ha giudicato una domanda non proposta; laddove la domanda effettivamente promossa divergeva per petita, perché volta a conseguire estratti ordinari e scalari del conto corrente n. 6706 (e del conto corrente n. 280485), attraverso i quali la banca rende il conto del proprio operato mediante mera elencazione, per data contabile e per data valuta, in colonna dare e in colonna avere, delle operazioni eseguite. La Corte distrettuale ha dimostrato di conoscere Palterità esistente tra i due oggetti. [...]Sennonché, a fronte di una domanda chiaramente orientata ad ottenere unicamente estratti conto (strumento tipico attraverso cui la banca rende il conto del proprio operato offrendo al cliente analitica indicazione delle operazioni eseguite), la Corte di appello ha scrutinato una questione ulteriore e diversa, esaminando, con diagnosi negativa, se la correntista avesse diritto alla consegna di documenti inerenti singole operazioni compiute nel tempo precedente al decennio anteriore la richiesta»;
IV) «Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione agli artt. 2220 cod. civ., 12 delle disposizioni preliminari al cod. cív., 1713 cod. civ., 117 del d.lgs. n. 385/93, 8 della L. n. 154/92, 161 del d.lgs. n. 385/93 e 1374 cod. civ.». Si sostiene, subordinatamente al mancato accoglimento del precedente motivo, l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha considerato che: i) il termine decennale previsto dall'art. 2220 cod. civ. ha come dies a quo la data dell'ultima registrazione, che, nel caso dei conti correnti, è quella con cui si dà atto della chiusura con saldo a zero; ii) non esiste rapporto di specialità tra gli artt. 2220 e 1713 cod. civ., inerendo le due disposizioni ad ambiti diversi; iii) se concorso di norme vi è, l'art. 1713 cod. civ. deve prevalere come norma speciale sull'art. 2220 cod. civ.; iv) l'art. 1713 cod. civ. è la norma che, ratione temporis, regola i rapporti tra il Laboratorio e la BNL quanto al conto corrente n. 6706 anche per ciò che concerne gli obblighi di conservazione e consegna degli estratti conto; v) l'art. 119 del d.lgs. n. 385/93 non disciplina la conservazione e la consegna degli estratti conto;
V) «Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione agli artt. 11 della L. n. 154/92, 127 del d.lgs. n. 385/93, 1374 cod. dv., 2 Cost. 1175 e 1375 cod. civ.». Si rappresenta, subordinatamente al mancato accoglimento del quarto motivo, l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha considerato: i) l'inapplicabilità, nella specie, del termine decennale fissato dal comma 4 dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, dovendosi continuare ad applicare, ex art. 11 della legge n. 154 del 1992 ed ex art. 127 del d.lgs. n. 385 del 1993, la regola, diversa e più favorevole, per la correntista ab origine nel rapporto contrattuale ex art. 1713 cod. civ., norma dispositiva che partecipò al regolamento d'interessi integrandolo ex art. 1374 cod. civ.; li) in subordine, che il termine decennale posto dal comma 4 dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 non opera allorché il rifiuto di consegna è contrario a buona fede (art. 2 Cost. ed artt. 1175 e 1375 cod. civ.), come accaduto nella specie perché la banca ha rifiutato la consegna di estratti ultradecennali («non ancora riprodotti») certamente esistenti («già richiesti alle competenti strutture»).
3.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, tutte essendo volte a sentire dichiarare il diritto del Laboratorio ricorrente ad ottenere dalla BNL i documenti (estratti conto, comprensivi dei riassunti scalari cd. staffe) anche oltre il decennio dalla richiesta, sono complessivamente insuscettibili di accoglimento per le dirimenti ragioni di seguito esposte.
3.2. Giova premettere che la corte territoriale, nel disattendere il secondo motivo di gravame innanzi ad essa formulato dal menzionato Laboratorio, a tenore del quale, il giudice di prime cure aveva errato nell'escludere il suo diritto alla consegna degli estratti conto ultradecennali, ha osservato, tra, l'altro (cfr., amplius, pag. 4-7 della sentenza impugnata), che: i) «se, in linea di principio, risulta corretta la tesi sostenuta dalla società appellante e secondo cui l'istituto di credito, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente bancario, è tenuto a dare conto al correntista delle modalità di impiego del denaro custodito e delle operazione eseguite in tale ambito, fornendo, a richiesta dello stesso cliente, documentazione relativa a tutti i movimenti effettuati sul conto corrente, anche in base a quanto previsto dall'art. 1713 cod. civ., è nondimeno altrettanto innegabile come, ai fini della tutela di tale diritto, occorre fare riferimento alle disposizioni specifiche contenute nel cosiddetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385). In particolare, l'art. 119 del Decreto Legislativo sopra menzionato, nel disciplinare le comunicazioni che l'istituto di credito è tenuto ad effettuare nei confronti del correntista in ordine allo svolgimento del rapporto (comma 1), precisa altresì che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" (comma 4), cosi prevedendo la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del cliente alla produzione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario, ancorché limitatamente all'ultimo decennio di durata di quest'ultimo. Tale disciplina va interpretata nel senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla Banca - la quale peraltro provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare - di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa»; ii) alla stregua di quanto sancito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11004 del 2006; Cass. n. 15669 del 2007), «va, pertanto, esclusa l'applicabilità al caso in esame, della regola generale dettata dall'art. 1713 c.c., in favore della disciplina speciale prevista dall'art. 119 T.U.B. e prima ancora dall'art. 2220 c.c.. Ed invero, nel nostro ordinamento giuridico, stante il chiaro disposto dell'art. 2220 cod. civ., deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale (e, dunque, ex art. 2195 c.c., anche di quello che eserciti attività bancaria), di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, cosicché, proprio in conformità a tale principio (e quale concreta applicazione di esso), la disposizione normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 119 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 permette che il cliente-correntista possa ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni, solo se ed in quanto queste risultino essere state compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni. Ne deriva che, se, da un lato, il correntista, giusta il disposto dell'art. 1713 cod. civ. ha sempre il diritto di richiedere all'istituto bancario il rendiconto di tutto l'operato di quest'ultimo mediante analitica indicazione delle operazioni eseguite, nondimeno qualora richieda l'esibizione di copia dei documenti attinenti a tali operazioni, tale pretesa finisce con l'incontrare il limite temporale tassativo degli ultimi dieci anni, per il quale soltanto, come sopra chiarito, può ravvisarsi l'operatività dell'obbligo di conservazione della documentazione suddetta»; iii) «non condivisibile è il rilievo secondo cui la disposizione di cui al citato art. 119 TUB non potrebbe applicarsi alla fattispecie in esame, trattandosi di rapporti sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale previsione normativa. Le osservazioni appena sopra svolte permettono, infatti, di ritenere assolutamente priva di rilevanza, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, la ordinanza n. 338 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 14 dicembre 2009, ed invocata dalla difesa della società appellante a sostegno della propria tesi, dal momento che la concreta operatività del principio di irretroattività della disciplina di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sancito nel comma 6 dell'art. 161 [...], così come affermata dal predetto provvedimento [...], non potrebbe giammai giustificare, in ogni caso, la sostanziale disapplicazione del principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale (e, dunque, anche di quello che eserciti attività bancaria), di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, già desumibile dalla disposizione normativa di cui all'art. 2220 cod. civ.. In altri termini, anche laddove si aderisse alla tesi favorevole alla non applicabilità della disciplina dettata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ai rapporti di conto corrente bancario instaurati prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, la pretesa del cliente dell'istituto di credito diretta ad ottenere, da quest'ultimo, la consegna di copia della documentazione concernente singole operazioni, sarebbe comunque limitata all'arco temporale dell'ultimo decennio prima della richiesta inoltrata alla banca, non sussistendo, in ragione del principio desumibile dall'art. 2220 cod. civ. (del quale, peraltro, la disposizione normativa dì cui all'art. 119, comma 4, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rappresenta puntuale applicazione), l'obbligo di quest'ultima di provvedere alla conservazione di detta documentazione oltre il limite temporale sopra indicato».
3.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che già Cass. n. 1842 del 2011 (in senso sostanzialmente conforme, peraltro, si veda anche la più recente Cass. n. 7972 del 2016) ebbe ad affermare che l'art. 2220, comma 1, cod. civ. - applicato, in quella occasione, proprio all'imprenditore esercente attività bancaria - stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. La ratio posta a fondamento di tale obbligo va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, rispetto ad un'eventuale posizione creditoria da essi fatta valere ovvero ad una contestazione sollevata, circostanza da cui discende che un eventuale inadempimento al riguardo da parte dell'istituto di credito potrebbe eventualmente rilevare, a favore della controparte, sotto il profilo della violazione dell'art. 1375 cod. civ.. Il fatto, dunque, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie era appunto una banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
3.4. Va rimarcato, poi, che l'articolo 119 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nella versione anteriore alle modifiche apportategli dai d.lgs. nn. 141 e 218 del 2010 (ma tali modificazioni presenti oggi nel testo vigente sono irrilevanti per il fine dell'odierna analisi di questa Corte), stabiliva che: «1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
3.4.1. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 24641 del 2021, in motivazione), che l'articolo 119, comma 4, pone una disposizione di natura sostanziale: disposizione, cioè, diretta a (concorrere a) definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente. Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, dunque, ha natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 15669 del 2007): diritto sostanziale la cui sussistenza era stata in termini analoghi già riconosciuta, in relazione ad epoca in cui la norma in discorso non era stata ancora posta, in applicazione del principio di buona fede oggettiva e della sua attitudine ad operare anche quale fonte d'integrazione della stessa regolamentazione contrattuale ex articolo 1374 cod. civ. (cfr. Cass. n. 4598 del 1997). Naturalmente - è superfluo dire - la ricostruzione del diritto sancito dal comma 4 dell'articolo 119 nei termini indicati non esclude che, in via di fatto, la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente, o chi per lui, contro la banca.
3.5. Tale articolo definisce, poi, al comma 1, l'estratto conto quale «comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto» (la norma parla oggi di comunicazione «chiara in merito allo svolgimento del rapporto», la qual cosa non vuole ovviamente dire che possa essere incompleta) e soggiunge, al comma 2, che, «per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente» con una determinata periodicità. Pertanto, almeno in caso di svolgimento fisiologico, per questo aspetto, del rapporto, il cliente riceve periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione et similia), rimangono come tali nella sua disponibilità. Il comma 4 dell'articolo 119 stabilisce, inoltre, che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
3.5.1. La prima osservazione da compiere, in proposito, è che la norma non contiene un riferimento espresso all'estratto conto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente al cliente secondo quanto si è appena detto: anzi, laddove discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022).
3.5.2. L'affermazione, che qui si ribadisce, è maturata nell'ambito di controversie che vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia un soggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deve procurarsela: e tuttavia, la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revoca re in dubbio che il cliente possa esigere l'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'articolo 119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi. In sintesi: i) ai sensi del comma 2 dell'articolo 119, la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente; li) giusta il comma 4, il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso. 3.5.3. Insomma - potrebbe dirsi - la norma, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa. Tuttavia, non può mancarsi di sottolineare che la disposizione possiede un notevole rilievo ulteriore, perché attribuisce il diritto di ottenere la consegna della documentazione non soltanto al cliente, ma anche ad altri soggetti che ne abbiano diritto in luogo di quest'ultimo (ad esempio, il curatore fallimentare, l'erede, eventualmente - questa Corte si è recentemente espressa in tal senso - il fideiussore).
3.6. Merita di essere sottolineato, peraltro, che l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto, nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119, si differenzia dall'obbligazione, sancita dal comma 4 della stessa disposizione, di consegna di «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». La differenza è lampante: a) l'obbligazione di cui al comma 2 sorge con la stipulazione del contratto, che ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed oggi anche i modi, dal momento che gli estratti conto possono essere consegnati, a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico, con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione, tenuto conto che essa è modellata quale obbligazione da adempiersi presso il cliente, creditore della prestazione, si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti; b) l'obbligazione di cui al comma 4 sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta, insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico.
3.6.1. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha già chiarito (cfr. Cass. n. 11004 del 2006, in motivazione) che la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001). Tale dovere di collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata (cfr. Cass. n. 4598 del 1997).
3.7. Già soltanto per effetto di quanto si è fin detto, allora, il terzo motivo dell'odierno ricorso non merita accoglimento, posto che anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993. 3.8. Opina inoltre, il Collegio - con riguardo, più specificamente al quarto ed al quinto motivo del medesimo ricorso - che, in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa. 3.8.1. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine; d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.
3.8.2. Ogni altro profilo dei motivi in esame, quindi, deve considerarsi assorbito.
4. In definitiva, pertanto, il ricorso della Laboratorio di Patologia Clinica S.G. s.r.l. deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso della Laboratorio di Patologia Clinica S.G. s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., che si liquidano in C 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 giugno 2022.
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