LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 33996/2019 proposto da:
LAVORATORI ILVA GUIDO ROSSA s.m.s., (CF *****), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso, dall’avv. Sara Minuto, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 69 presso lo studio dell’avv. Bruno del Vecchio;
– ricorrente –
contro
***** s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari;
– intimata –
avverso il decreto n. 8947/19 del 7 ottobre 2019, del Tribunale di Milano;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con decreto n. 8947 depositato il 7 ottobre 2019 il Tribunale di Milano respingeva l’opposizione al passivo di ***** s.p.a., in amministrazione straordinaria, proposta da Lavoratori Ilva Guido Rossa s.m.s.
Osservava il Tribunale che la domanda traeva origine da un accordo sindacale concluso con le r.s.u. che aveva previsto in favore dei lavoratori alcuni strumenti di welfare (buoni libro, buoni giocattolo, organizzazione di settimane verdi in favore dei dipendenti dell’azienda) da erogarsi tramite una società di mutuo soccorso (l’associazione Guido Rossa), espressione della r.s.u. aziendale.
In dipendenza della mancata erogazione per gli anni 2014 e 2015, l’associazione aveva presentato domanda di ammissione al passivo, chiedendo il riconoscimento della prededuzione ed in via subordinata il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 1.
Il Tribunale, disattesa la domanda di prededuzione a cagione dell’insussistenza dei relativi presupposti, negava pure il riconoscimento del privilegio, osservando che tali erogazioni non potevano farsi rientrare nel concetto di retribuzione.
Premesso, infatti, che tali erogazioni erano previste o sottoforma di rimborsi o mediante pagamento diretto al fornitore del servizio, esse non potevano considerarsi componenti aggiuntive rispetto alla retribuzione, venendo in rilievo prestazioni di carattere meramente occasionale ed eventuale, collegate all’ipotesi di fruizione del servizio da parte del lavoratore. Inoltre tali interventi di carattere sociale risultavano non proporzionati all’attività lavorativa, né direttamente dipendenti dal rapporto di lavoro, ed inoltre erano riconosciuti ad un soggetto diverso dalla controparte del rapporto lavorativo.
Il rapporto di lavoro, infatti, si poneva quale presupposto del credito della ricorrente, ma risultava assente quel necessario carattere di corrispettività in base al quale la garanzia del credito del lavoratore, data dall’art. 2751 bis c.c., si estende a tutte le componenti corrisposte in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa.
Avverso tale decreto la s.m.s. Lavoratori Ilva Guido Rossa propone ricorso per cassazione fondato su sei motivi. La procedura è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
La controversia in oggetto prospetta esclusivamente questioni riguardanti la materia del diritto del lavoro, imponendo l’esatta decodificazione del concetto di retribuzione e la verifica se i crediti vantati dalla ricorrente possano o meno, alla luce delle particolarità segnalate nel decreto impugnato ed oggetto di censura da parte dell’associazione, essere ricondotte all’esatta nozione di credito retributivo.
Per tale ragione gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l’assegnazione alla Quarta Sezione Civile.
P.Q.M.
rimette gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alla Quarta Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022