Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3763 del 07/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6148-2016 proposto da:

C.A., in proprio e quale titolare della ditta individuale ALKA DI C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE, 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SCARICA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA e GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e difendono;

– resistente con mandato –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1090/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/11/2015 R.G.N. 1318/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1090 del 2015, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che, decidendo sull’opposizione a cartelle di pagamento per contributi INPS e INAIL omessi, escussi i testi ed espletata ctu contabile, aveva accertato la legittimità delle erogazioni ai dipendenti, per rimborsi chilometrici, solo con riferimento all’anno 2007 e condannato l’attuale ricorrente, titolare di impresa di pulizie, al pagamento dei contributi per il periodo 2002-2006;

2. in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, in considerazione della natura indennitaria e non retributiva delle somme erogate per trasferta dei dipendenti o rimborso per spese di viaggi, che della dimostrazione della causa esonerativa dell’assoggettamento a contribuzione fosse onerato il datore di lavoro e, nella specie, la documentazione riferita al periodo 2002-2006, soggetta alle preclusioni del rito e non ritualmente prodotta dalla parte opponente in primo grado, non poteva trovare utile ingresso nell’ambito della consulenza tecnica disposta dal primo giudice, né poteva invocarsi l’esercizio dei poteri officiosi in presenza di decadenze già maturate, come già ritenuto dal primo giudice;

3. avverso tale sentenza ricorre C.A., con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria;

4. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., e l’INAIL hanno conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso;

5. Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo si deduce violazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., e degli artt. da 414 a 421c.p.c., e art. 437 c.p.c., e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in punto di interpretazione delle norme del codice di rito in materia di decadenze e preclusioni processuali nel rito del lavoro, per avere ritenuto tardiva la documentazione acquisita dal ctu, a tanto invitato anche nel quesito per il conferimento dell’incarico peritale;

7. con il secondo motivo, rinnovata la deduzione di violazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., si denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, e del D.Lgs. n. 314 del 1997, degli artt. 416, 437, 115, 116 c.p.c., e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla natura indennitaria e non retributiva dei rimborsi chilometrici a pie’ di lista riconosciuti ai quattro dipendenti implicati dall’accertamento ispettivo, per essere risultata dimostrata, anche dal testimoniale acquisito alla causa, l’erogazione dei rimborsi chilometrici a pie’ di lista sulla base delle percorrenze effettuate dai lavoratori con le loro auto e applicando le tariffe ACI, così escluso, dalle emergenze istruttorie, che si trattasse di somme erogate per il tragitto casa-lavoro; assume che se i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione delle regole inerenti l’acquisizione delle prove documentali nel rito del lavoro, l’opposizione avrebbe dovuto essere integralmente accolta alla stregua di tutta la documentazione depositata e idonea a dimostrare la veridicità dei tragitti effettuati da ciascun lavoratore con l’indicazione dei cantieri e dei luoghi di prestazione dell’attività lavorativa, dell’auto di ognuno e della tariffa ACI applicata;

8. il ricorso è da rigettare;

9. preliminarmente va rilevato che non risulta più spendibile, ratione temporis, il vizio di motivazione secondo il paradigma antecedente alla novella introdotta al codice di rito e che, in ogni caso, pur nella precedente formulazione, l’erronea interpretazione e applicazione delle regole processuali non è scrutinabile in sede di legittimità, come pretenderebbe la parte, alla stregua di un vizio motivazionale;

10. il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i motivi per la loro logica connessione;

11. si controverte del possibile ingresso nel processo di documenti non prodotti dalla parte tempestivamente e in particolare, dell’acquisizione ad opera del consulente tecnico a tanto specificamente officiato dal giudice;

12. l’acquisizione in causa di documenti successivamente al deposito del ricorso introduttivo (o, rispetto al convenuto, rispetto alla memoria di costituzione e risposta) può aversi soltanto a ben precise condizioni, essenziali al fine di assicurare tenuta al principio di preclusione che governa il rito del lavoro (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33393);

13. la produzione tardiva può essere ammessa in particolare se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l’ampliamento probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337);

14. altrimenti, l’acquisizione documentale potrebbe aversi d’ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione (art. 437 c.p.c.) e cioè necessari per integrare, a definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845);

15. le produzioni tardive soggiacciono quindi, per essere utilizzabili rispetto alla decisione, a regole di efficace ingresso nel processo, che postulano allegazioni giustificative ad opera delle parti (o del giudice, se si tratti di acquisizione officiosa) secondo una delle dinamiche sopra esaminate;

16. inoltre, quanto all’autorizzazione al consulente tecnico ad acquisire tutta la documentazione necessaria, l’acquisizione documentale ad opera dell’ausiliario è stata ritenuta riconducibile al potere istruttorio d’ufficio (fra tante, Cass. n. 24024 del 2021) e, in consonanza con l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie e ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d’ufficio l’ammissione di nuovi mezzi di prova per l’accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall’istruttoria e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria (ex art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 420 c.p.c., comma 6) se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre (Cass. n. 17683 del 2020);

17. i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., nel ricorrere i presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull’assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all’esibizione di cose e documenti, a prescindere dall’iniziativa di parte (in deroga all’art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all’art. 198 c.p.c.) (Cass. n. 32265 del 2019);

18. tanto premesso, se è vero che l’onere probatorio del datore di lavoro che invochi l’esclusione, dall’imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto con la prova documentale delle stesse e che spetta al giudice di merito valutarne la ricorrenza nel caso concreto (Cass. n. 16579 del 2018), nella specie il ricorso difetta di specificità evocando documentazione prodotta e confermata dai lavoratori escussi come testimoni, in ordine a rimborsi chilometrici con rispettivi tragitti e programmi di lavoro con località di svolgimento delle mansioni (pag.16 del ricorso) senza che detta documentazione, confermata dai lavoratori escussi come testimoni, sia stata in altro modo descritta, peraltro in taluni passaggi del ricorso evocando, senza alcuna attinenza, spostamenti da cantiere a cantiere, e indicando, invece, specificamente (pag. 15 del ricorso) soltanto la produzione, in primo grado, dell’elenco dettagliato dei clienti dell’impresa di pulizie, della quale la ricorrente era titolare, e dell’elenco dei nominativi degli amministratori di condomini committenti dei servizi di pulizia, non potendo così scrutinarsi, in questa sede di legittimità, l’esigenza di percorrere, attraverso l’esercizio dei poteri officiosi (anche tramite l’acquisizione da parte dell’ausiliare di documentazione utile), piste probatorie già palesate;

19. risultano, pertanto, violati i canoni di specificità, che devono essere osservati anche nell’addurre vizi in procedendo (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 17 gennaio 2014, n, 896), in quanto risulta impossibile valutare la legittimità o meno dell’esito cui è pervenuta la Corte territoriale, in altre parole se, in considerazione del principio di acquisizione, che consente certamente al giudice di formare il proprio convincimento sulla base dell’intero materiale ritualmente acquisito al processo, l’iniziativa istruttoria officiosa con l’acquisizione di materiale istruttorio supplementare, sarebbe stata preordinata al fine di colmare una semipiena probatio dei fatti addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite;

20. le spese vengono regolate come da dispositivo;

21. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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