LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5159-2020 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FIORAVANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO STEFANIZZO;
– ricorrente –
contro
UTG – PREFETTURA DELLA PROVINCIA LECCE;
– intimata –
avverso il decreto n. cronologico 2695/2019 del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositato il 06/12/2019 R.G.N. 11657/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
Il giudice di Pace di Lecce, con decreto n. 2695 del 6.12.2019, ha confermato il provvedimento di espulsione di S.A. cittadino albanese che senza aver richiesto, neppure tardivamente, il rinnovo del permesso di soggiorno, non aveva neppure presentato domanda di protezione internazionale.
Per la cassazione del decreto propone ricorso S.A. e deduce che il procedimento nell’ambito del quale era intervenuto il provvedimento impugnato era stato instaurato per effetto della trasmissione al giudice di Pace dei provvedimenti attuativi dell’espulsione prefettizia da parte della Questura di Lecce per l’eventuale convalida. Evidenzia che il decreto di espulsione non era stato impugnato e che il giudice di Pace aveva pronunciato su questione che non gli era stata mai sottoposta così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. mancando la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Inoltre, deduce la nullità ed abnormità del provvedimento che avrebbe dovuto pronunciare sulla convalida, ex art. 14 del TUI, dei provvedimenti attuativi del Questore e non valutare la correttezza del decreto di espulsione ex art. 13 TUI posto che tale provvedimento non era stato impugnato.
Il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa per ribadire le conclusioni già prese.
Nessuno si è costituito per le controparti pur ritualmente raggiunte dalla notifica del ricorso per cassazione.
All’esito dell’adunanza camerale del 24 luglio 2020 il Collegio ha sollecitato l’invio del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito.
Il 16 aprile 2021 è stato comunicato che il fascicolo sarebbe stato trasmesso dopo la trattazione dell’istanza di correzione fissata per il 29 giugno 2021.
Quindi, nel corso dell’odierna adunanza camerale la controversia è stata trattata e decisa.
CONSIDERATO
Che:
Preliminarmente rileva il Collegio che nonostante l’impegno assunto il fascicolo d’ufficio del procedimento non risulta essere stato mai trasmesso a questo ufficio.
Del pari va ribadito che i procedimenti che investono la libertà come quelli che attengono all’esecuzione del decreto di espulsione ed alla individuazione delle misure medio tempore alternative devono essere improntati a criteri di particolare celerità. Si tratta di controversie che al pari di quelle in materia di riconoscimento della protezione internazionale devono essere trattate “in ogni grado in via d’urgenza” come espressamente disposto dal D.Lgs. 28 gennaio 2018, n. 25, art. 35 bis, comma 15.
Tanto premesso va rilevato che nella specie il signor S. contesta di aver mai proposto ricorso avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dalla Prefettura di Lecce il 5.12.2019. Ribadisce che il procedimento si è instaurato per effetto della richiesta di convalida della misura alternativa al trattenimento inoltrata dalla Questura di Lecce della consegna del passaporto per il tempo necessario a che si provveda all’accompagnamento alla frontiera.
Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1 bis, infatti, dispone che quando lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l’espulsione non sia stata disposta per motivi di ordine pubblico (art. 13, comma 1), ai sensi della stessa disposizione del testo unico, comma 2, lett. c) o ai sensi del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, il questore possa disporre, in luogo del rattenimento per un centro di Permanenza per i Rimpatri, come nella specie, la consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza (D.Lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm., art. 14, comma 1 bis, lett. a)).
Tale misura è adottata con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato con facoltà per quest’ultimo di presentare memorie e deduzioni, personalmente o a mezzo di difensore, al giudice della convalida. Il provvedimento, infatti, è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio che, nel ricorso dei presupposti di legge ne dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Queste misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Ritiene il Collegio che dall’esame della documentazione rinvenuta nel fascicolo del ricorso per cassazione, in mancanza di un riscontro documentale alla richiesta formulata con l’ordinanza del 24 luglio 2020 che come si è detto è rimasta sostanzialmente ineseguita, emerge che nella specie il procedimento aveva ad oggetto la convalida della misura alternativa del ritiro del passaporto emesso il 5.12.2019 contestualmente all’adozione del decreto di espulsione e non di un ricorso avverso il medesimo decreto che l’interessato poteva presentare nei termini indicati dall’art. 13 dello stesso TUI. Sintomatico di tale situazione appare il dato temporale emergente dallo stesso provvedimento impugnato che risulta essere stato adottato nel termine della convalida della misura alternativa del 6 dicembre 2019, vale a dire nelle 48 ore successive all’adozione del provvedimento.
Ritiene pertanto il Collegio che alla luce delle allegazioni della parte ricorrente e delle emergenze processuali in atti il provvedimento è viziato per aver adottato una decisione relativa alla legittimità o meno del decreto di espulsione che, dagli atti di causa, non risulta essere stata mai avanzata dalla parte che ne aveva interesse.
Alla luce delle esposte considerazioni, annullato il provvedimento, la controversia va rimessa al giudice di Pace di Lecce che, in diversa persona fisica procederà ad un nuovo esame della stessa.
Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Lecce, in diversa persona fisica, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022