Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3785 del 07/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38547/2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto Riboty, 23 presso lo studio dell’avvocato Valeria Gerace, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 23315/2019 depositata il 05/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal Cons Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. D.D., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria, con violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 14. Lamenta motivazione apparente ed omessa consultazione delle fonti informative attendibili ed aggiornate.

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 con difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

3. Con il terzo motivo, infine, lamenta l’omesso esame delle condizioni personali per l’applicazione della protezione umanitaria.

4. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11158/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

4.1. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manca del tutto la sommaria esposizione del fatto storico sostanziale sul quale si è incentrata la controversa, con violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

4.2. A riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo il quale “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (cfr. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

4.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti sono riferite ad una vicenda sostanziale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle critiche prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati e di procedere alla valutazione delle censure proposte.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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