LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4917-2021 proposto da:
M.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 422/2020 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 28/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 29.7.2020, accolse l’opposizione proposta dall’Avv. M.I. avverso il decreto del Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione del compenso professionale;
– il Tribunale ritenne che il termine per la proposizione della domanda di liquidazione del compenso prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, non fosse perentorio e, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, compensò le spese di lite; la regolamentazione delle spese fu motivata dal rilievo che il ritardo nella presentazione della domanda di liquidazione aveva reso oltremodo plausibile la prescrizione del diritto, anche se non eccepita dal Ministero;
– per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso M.J. sulla base di un unico motivo;
– il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione”;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere il giudice di merito compensato le spese di lite senza che sussistessero i presupposti della reciproca soccombenza, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
– il motivo è fondato;
– ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
– con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate;
– la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
– a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Cost. N. 77/2018 prevede l’ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte Europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza; in tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla “prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costi uire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”;
– nel caso di specie, non sussistono i presupposti delle “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione delle spese, non potendo ravvisarsi detto presupposto nel “sospetto” che il credito possa essere prescritto in seguito alla tardiva domanda di liquidazione, prospettato come mera eventualità che poteva essere eccepita dal Ministero;
– la ricorrente era totalmente vittoriosa e non rientrava tra i presupposti della compensazione l’apodittica affermazione secondo cui ” il forte ritardo nella presentazione della domanda di liquidazione ha reso oltremodo plausibile la prescrizione del relativo diritto”;
– il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi al Tribunale di Rovereto in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Rovereto in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile- 2 della Corte Suprema di cassazione, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022