LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3261-2021 proposto da:
D.B., in persona del tutore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PINNA PARPAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, AGENZIA DELLE ENTRATE *****;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. R.G. 4164/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 20/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GIANNACCARI ROSSANA.
RITENUTO
che:
– D.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il Provvedimento del Tribunale di Cagliari del 20.12.2020 con cui era stato rigettata l’istanza di liquidazione del difensore;
– la procura, spillata al ricorso reca la data del 4.5.2018, antecedente al provvedimento impugnato del 20.12.2020 ed è stata rilasciata per ogni stato e grado del presente giudizio, sia in fase di procedimento cautelare e possessorio, sia nel giudizio di merito;
– essa difetta del carattere di specialità previsto dall’art. 83 c.p.c., dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità;
– la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata a margine dell’atto di citazione di primo grado (ex multis Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, n. 30553; Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n. 27540);
– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
– non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022