Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3807 del 07/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2539/2021 proposto da:

A.P. rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Neri e Salvatore Pennica;

– ricorrente –

contro

A.G., A.D. E AU.GI. rappresentati e difesi dall’avv. Giovanna Morello;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 27.1.2020;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.1.2022, dal Presidente Dott. Orilia Lorenzo.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che A.P. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo resa pubblica in data 27.1.2020 in una causa in materia successoria;

che al ricorso resistono con controricorso A.G., A.D. e Au.Gi.;

che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini;

che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni:

– la Cancelleria Centrale Civile ha certificato in data 29.1.2021 il mancato deposito nei termini del ricorso notificato in data 8.10.2020;

– l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358);

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non ricorrendo le condizioni per l’estinzione del giudizio (in mancanza di espressa rinunzia da parte del ricorrente: cfr. art. 390 c.p.c.);

ritenuto che le spese ben possono essere compensate essendo pervenuta rinunzia al controricorso;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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