Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3811 del 07/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1336-2021 proposto da:

A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 801/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 17/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI FRANCESCA.

RILEVATO

che:

1. A.C. Soluzioni s.r.l., con ricorso per cassazione notificato il 21/24.12.2020, impugna la sentenza n 801/2020 resa dal Tribunale di Tivoli in grado di appello; sentenza (non notificata) pubblicata in data 17 giugno 2020 a definizione della causa di rinvio in appello tra la medesima, Unipol Sai, qui costituita come controricorrente e S.S., intimata, mediante la quale il giudice dell’appello, rilevando il difetto di contraddittorio, in considerazione della novità delle questioni di diritto, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata compensando le spese tra le parti dopo che la causa era transitata al giudice di legittimità sulla pronuncia di incompetenza rilevata dal Giudice di Pace di Tivoli, confermata dal Tribunale di Tivoli, ritenuta invece sussistente dal giudice di legittimità in sede di regolamento di competenza attivato da A.C. Soluzioni.

RITENUTO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale di Tivoli – in sede di giudizio di rinvio compensato le spese tra le parti. La sentenza sarebbe inoltre viziata sul punto per difetto di motivazione.

2. Parte ricorrente precipuamente lamenta che il Tribunale di Tivoli – in sede di annullamento della sentenza di primo grado per carenza del contraddittorio – “ha compensato le spese tra tutte le parti processuali, lasciandole ingiustamente onerate dei costi senza che vi fosse soccombenza alcuna” (vedasi pag. 4 ult. cpv. ricorso per Cassazione AC Soluzioni).

3. La censura per come formulata è infondata.

3.1. In relazione all’eccezione della resistente la censura e’, anzitutto, ammissibile. Il motivo non tocca l’ambito di valutazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, riservato al giudice di merito, circa la valutazione discrezionale di compensazione delle spese, ma è incentrato sulla questione se la fattispecie sia qualificabile – in termini di falsa applicazione di norma come “gravi ed eccezionali ragioni” per compensarle, sulla base del regime applicabile all’epoca di introduzione del giudizio (2011).

3.2. La doglianza della AC Soluzioni s.r.l., invero, non si confronta con la sentenza, laddove il Giudice del merito, pronunciandosi in sede di rinvio del giudice di legittimità che aveva sancito la sua competenza, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata “per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario” (vedasi pag. 3 sentenza n. 801/2020 Tribunale di Tivoli).

3.3. Il Giudice – in parte motiva – si è premurato di evidenziare che: “Invero, la A.C. Soluzioni S.r.l. ha agito nei confronti della compagnia assicuratrice (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ex art. 149) e della creditrice cedente S.S., senza convenire in giudizio il soggetto che si assume essere il responsabile del danno, subito dalla S. a seguito dell’allegata collisione con il veicolo Citroen C1, tg. *****.” (vedasi pag. 3 II cpv sentenza n. 801/2020 Tribunale di Tivoli).

3.4. E’ bene rammentare che il difetto di integrità del contraddittorio, non costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta, o rilevato d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità o in quello successivo di rinvio, a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è “inutiliter data”.

3.5. A tal fine, la sentenza impugnata ha richiamato il precedente di cui a Cass. ordinanza n. 21896 del 20 settembre 2017, successivamente consolidatosi, nel quale viene sancito che sussiste sempre litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile.

3.6. Tanto premesso va evidenziato che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, il giudice dell’appello ha il potere di provvedere sulle spese del giudizio di appello e, se riforma la sentenza di primo grado, può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell’esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell’intero giudizio.

3.7. Sul punto si veda Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 in tema di non sindacabilità della decisione di compensazione delle spese, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (v. anche Cass., 18/06/2003, n. 9783;Cass.21/06/2004, n. 11490; Cass., 9/10/2015, n. 20289).

3.8. Il motivo, peraltro, non si confronta neanche con l’indirizzo giurisprudenziale, vigente al tempo dell’avvio della lite nel 2011, che nell’azione esperita D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ex art. 149, non riteneva necessaria l’integrazione del contraddittorio con il danneggiante responsabile dei danni provocati in un sinistro stradale: indirizzo poi definitivamente mutato a partire dalla pronuncia di cui a Cass. n. 21896/2017 richiamata nella sentenza.

3.9. Da tale premessa prende origine infatti la motivazione di compensazione delle spese, stante il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione di diritto processuale che, all’epoca, costituiva una novità; o quanto meno deve osservarsi che all’epoca di introduzione del giudizio (2011) non vi fosse un orientamento definibile come consolidato.

3.10. Non vi è stata pertanto falsa applicazione di norma di diritto.

4. Il ricorso va pertanto rigettato sotto ogni profilo. Atteso l’esito, il ricorrente va condannato alle spese e al raddoppio del Contributo Unificato, come di seguito liquidate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 700,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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