LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30895-2020 proposto da:
I.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DORETTA BRACCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZIONE DI PERUGIA;
– intimata –
avverso il decreto n. 905/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella Paola.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, I.M., nato a Jhelum – Punjab (Pakistan) il *****, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Perugia il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, allegando di aver lasciato la propria zona di origine nel 2009 per recarsi in Balochistan, dove era stato vittima di razzismo a motivo della sua appartenenza etnica, di essersi dunque trasferito in Iran e di essere tornato in Pakistan nel 2013, dove era stato nuovamente vittima di torture ed estorsione, tanto che i suoi familiari erano stati costretti a chiudere il ristorante che gestivano, a causa delle forti tensioni tra partiti politici contrapposti.
1.1. Il tribunale adito, senza procedere a nuova audizione del ricorrente, non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate, ritenendo che la vicenda narrata dal ricorrente in relazione alle persecuzioni subite risultasse non credibile, alla luce di diverse contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni; quanto ai debiti contratti, ha registrato la mancanza di pericolo derivante dai creditori, trattandosi di parenti del ricorrente che non avevano chiesto interessi sui prestiti di denaro; anche quanto al gruppo di estorsori del Balochistan non vi sarebbe nulla da temere, trattandosi di debito già saldato e mancando l’intenzione del ricorrente di tornare in quella regione; ha quindi escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Pakistan e, in considerazione della ritenuta non credibilità della vicenda narrata, ha escluso anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
1.2. Avverso tale decisione I.M. ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Il solo Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.
2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021.
CONSIDERATO
che:
2.1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5,7 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8, per non aver valutato il Tribunale di Perugia, la credibilità sulla base dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, si contesta che il tribunale non abbia chiarito quali, tra le dichiarazioni del ricorrente, sarebbero prive di credibilità; inoltre, si censura la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, per avere il giudice di merito mancato di verificare la credibilità del ricorrente attraverso l’utilizzo dei poteri officiosi attribuitigli.
2.2. Il secondo mezzo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e art. 8, comma 3”, censura la violazione del dovere di cooperazione istruttoria sia in relazione al rischio per la vita o l’incolumità fisica del ricorrente, sia in relazione alla situazione nel paese di origine di quest’ultimo, per avere il tribunale omesso di indicare le fonti dalle quali avrebbe tratto gli elementi che hanno poi formato il suo convincimento.
2.3. Anche il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, ed in particolare alla lett. a e b e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e agli artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU”, censura la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, avendo mancato il tribunale di acquisire le informazioni necessarie a valutare se il ricorrente avrebbe potuto ricevere protezione da parte delle autorità statali nel Punjab.
2.3. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1. e/o art. 20 bis, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5” si censura l’omesso esame degli elementi che avrebbero potuto portare al riconoscimento della protezione umanitaria nei confronti del ricorrente, quali l’avvenuta e documentata integrazione in Italia e la patologia grave di cui lo stesso aveva in passato sofferto.
3. Il primo motivo è infondato, poiché non si confronta con la decisione impugnata, nella parte in cui il tribunale ha provveduto a chiarire le incoerenze e le contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni del ricorrente (v. pag. 9-10 del decreto). D’altro canto, la mancata ricerca di riscontri esterni sulla vicenda narrata risulta in linea con l’orientamento di questa Corte che, in caso di non credibilità del ricorrente, richiede un approfondimento istruttorio solo nell’analisi dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Cass. 10286/2020).
4. Meritano invece accoglimento il secondo e il terzo motivo, poiché in effetti il tribunale ha del tutto omesso di indicare da quali fonti (le cd. C.O.I.) siano state tratte le informazioni utilizzate nella valutazione dei presupposti relativi al riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), (Cass. 2466/2021; cfr. Cass. 7105/2021), tanto più avendo il ricorrente assolto l’onere di segnalare le fonti ufficiali in tesi favorevoli all’accoglimento della relativa domanda (v. pagg. 17-24 del ricorso).
5. L’esame del quarto motivo resta assorbito dall’accoglimento dei due che lo precedono, non senza rilevare che il provvedimento impugnato – oltre a dare atto contraddittoriamente dapprima dell’applicabilità al caso di specie della “vecchia disciplina”, in quanto applicabile alle domande presentate in sede amministrativa prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 (Cass. Sez. U, 29460/2019) e poi della “nuova normativa (D.L. n. 113 del 2010, essendo la domanda amministrativa datata 6.11.2018” – non ha preso in considerazione gli elementi allegati dal ricorrente, limitandosi a respingere lapidariamente la domanda di protezione umanitaria solo in ragione della “ritenuta non piena credibilità delle vicende personali narrate”.
5. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022