Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3841 del 07/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24871/2015 R.G. proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Caroleo, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Galeazzo Montella, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l., in persona del curatore rag.

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’Avvocato Alessio Petretti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gabriele Travaglia, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 146/2014 del Tribunale di Busto Arsizio del 24/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di ***** s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito professionale vantato da F.M..

2. Il Tribunale di Busto Arsizio, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal F., ammetteva il credito da questi vantato al passivo del fallimento per Euro 16.984,19 in sede privilegiata e per Euro 4.317,06, oltre I.V.A., in chirografo.

3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 24 settembre 2015, ha proposto ricorso F.M. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di ***** s.r.l., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:

4. L’Avv. Galeazzo Montella, quale difensore di F.M., ha depositato in data 16 dicembre 2021 atto di rinuncia al ricorso principale da lui stesso sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferitogli il 16 novembre 2021; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.

L’Avv. Gabriele Travaglia, quale difensore del fallimento di ***** s.r.l., ha depositato in data 15 dicembre 2021 atto di rinuncia al ricorso incidentale da lui stesso sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferitogli all’interno della procura speciale alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, dato che ambedue le parti hanno aderito all’avversaria rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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