Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3875 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22922/2013 R.G. proposto da:

A.L., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giorgio M. Salvatori, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Fulvio Spena, alla Circonvallazione Clodia n. 88;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/12/2013 della CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata in data 20/3/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.

RITENUTO

che:

il contribuente ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, i cui termini per il versamento dell’importo dovuto, con scadenza il 31 ottobre 2018, sono stati prorogati al 7 dicembre 2018;

il contribuente, avendo versato quanto dovuto, ha rinunciato al giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

il giudizio deve essere dichiarato estinto;

le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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