LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1662/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
M.E., e V.B., rappresentate e difese dagli Avvocati Alessandro Cogliati Dezza e Edgardo Verna, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Alessandro Farnese, n. 7, presso lo studio del primo;
– controricorrenti – e – ricorrenti incidentali –
nonché
S.S., S.D. e C.T., eredi di S.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 149/01/2012 della CTR delle Marche, depositata in data 27/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.
RITENUTO
che:
i contribuenti ricorrenti hanno depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018;
l’Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata della lite, come risulta dalla memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 5/3/2021;
si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022