Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3876 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1662/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.E., e V.B., rappresentate e difese dagli Avvocati Alessandro Cogliati Dezza e Edgardo Verna, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Alessandro Farnese, n. 7, presso lo studio del primo;

– controricorrenti – e – ricorrenti incidentali –

nonché

S.S., S.D. e C.T., eredi di S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 149/01/2012 della CTR delle Marche, depositata in data 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.

RITENUTO

che:

i contribuenti ricorrenti hanno depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018;

l’Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata della lite, come risulta dalla memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 5/3/2021;

si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere;

le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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