LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8728/2011 R.G. proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via De Priscilla, n. 35/I, presso lo studio dell’Avv. Anna Moricca, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Amministrazione finanziaria, Ufficio Entrate, Lamezia Terme, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 469/1/2009, depositata il 7 dicembre 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
che:
1.La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro (n. 134/01/2007), che aveva accolto il ricorso presentato da C.G., contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, ai fini Iva, Irpef e Irap, per l’anno 2000. In particolare, il giudice d’appello, dopo aver premesso che l’Agenzia delle entrate aveva “presentato tempestivo rituale appello il 14/07/2008” e che il contribuente non si era costituito nel giudizio di gravame, evidenziava che, trattandosi di un’impresa minore in contabilità semplificata, era legittimo l’utilizzo dei “parametri” di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 189. Il contribuente, pur essendo stato convocato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, non aveva fornito chiarimenti né aveva addotto elementi idonei a provare un minore reddito.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, depositando anche memoria scritta.
3. E’ rimasta intimata l’Amministrazione finanziaria di Lamezia Terme che, pur avendo ricevuto la notificazione del ricorso per cassazione (notifica al “Direttore” in data 31 marzo 2011), non ha svolto attività difensiva.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. S.F., ha chiesto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, con la rimessione del procedimento in pubblica udienza.
5. Questa Corte, con ordinanza del 17 gennaio 2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio del grado di merito, al fine di verificare la corretta notifica dell’appello della Agenzia delle entrate e la conoscenza da parte del contribuente del giudizio di appello. Vi era in atti l’attestazione della segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria del 18 maggio 2010, in cui si affermava che nel fascicolo, deciso con la sentenza impugnata, non risultava depositata la prova della notifica dell’appello al contribuente.
6. Questa Corte, con successivo provvedimento del 12 gennaio 2021, ha rinviato la controversia a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio del grado di merito, comprensivo dei fascicoli di parte. 7.11 contribuente ha depositato memoria scritta.
8. All’udienza del 13 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di impugnazione il contribuente lamenta la “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione agli artt. 101 e 160 c.p.c.”. La sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso in appello, stante l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. L’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo dell’appello determina l’inammissibilità dello stesso, a causa del mancato rispetto del principio del contraddittorio.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Invero, a seguito dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio, è emersa l’attestazione della segreteria della prima sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, in data 18 maggio 2010, da cui emerge la mancata notifica dell’atto di appello della Agenzia delle entrate al contribuente, che, infatti, non ha partecipato al giudizio di appello (“si attesta che, nel fascicolo RGA n. 1527/2008 deciso dalla prima sezione nella seduta de11.07.2009 (decisione n. 469/01/2009), non risulta depositata la prova dell’avvenuta notificazione dell’appello della Agenzia delle entrate ufficio di ***** a C.G.”).
2. Successivamente, la segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria, in risposta alla richiesta di questa Corte del fascicolo d’ufficio, ha affermato che il procedimento n. 1527/08, con riferimento ai fascicoli delle parti, era stato oggetto di “scarto” (cfr. mail del 28 ottobre 2020, oggetto: richiesta fascicoli d’ufficio-urgente, “in relazione al procedimento Rga n. 1527/08, deciso con sentenza n. 469/1/09, lo stesso è stato oggetto di scarto di archivio in relazione ai fascicoli delle parti”).
3. In assenza della prova della notifica dell’appello al contribuente da parte dell’Agenzia delle entrate, se ne deve dedurre l’inesistenza, con conseguente nullità della sentenza che ha definito il giudizio di appello (in termini tra le stesse parti, per l’anno di imposta 1999, cfr. Cass., sez. 6-5, 17 dicembre 2012, n. 23290), ed accertamento del passaggio in giudicato di quella di primo grado.
5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna la parte intimata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022