Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.3909 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4757-2021 proposto da:

P.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 15, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA COLETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO FATICONI;

– controricorrenti –

e contro

M.N., M.M., P.G., S.B., MA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3276/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI; udito l’Avvocato.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il ricorso non è stato notificato a Ma.Ma., litisconsorte necessaria nel giudizio di usucapione di beni ereditari;

visto l’art. 331 c.p.c..

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ma.Ma. nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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