Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3911 del 08/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17516-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.O.S.A., S.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO, 24, presso lo studio dell’avvocato UBALDO CIPOLLONE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8422/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

Con sentenza n. 8022/2018 la CTR del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso di S.I. avente ad oggetto l’avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia del Territorio, previa richiesta del Comune di ***** rettificava il classamento dell’unità immobiliare di proprietà della contribuente ed attribuiva ad essa una nuova rendita.

Osservava la CTR che l’atto di appello in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, doveva essere proposto nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado e doveva essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3.

Sottolineava che il combinato disposto dell’art. 22 e dell’art. 53, definisce l’ambito dell’attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame ponendo per il suo compimento il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante il cui mancato rispetto determina l’inammissibilità del gravame e la definitività dell’avviso di accertamento.

Rilevava che nella specie l’Amministrazione finanziaria aveva proposto l’appello nei confronti di S.I. ma non anche nei riguardi dell’altro comproprietario del bene oggetto dell’accertamento, malgrado la CTP, investita del ricorso anche dall’altro comproprietario, avesse deciso, previa riunione di due procedimenti in senso favore ad entrambi i contribuenti.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione cui resistono con controricorso illustrato da memoria P.S.A. e S.I..

Con ordinanza del 13.11.2020 la Corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo di merito.

Assolto il relativo incombente veniva formulata nuova proposta e fissata nuova udienza camerale.

Considerato che:

Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene infatti che l’impugnazione di un atto di classamento che ha ad oggetto un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari e che la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità della sentenza e del procedimento rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Il motivo è infondato.

La CTR, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, come si evince dal fascicolo di merito acquisito agli atti, con ordinanza del 15 maggio 2018, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte P.O.S.A. assegnando un termine perentorio per la notifica di 60 giorni. Incombente questo che non è stato ritualmente espletato nei termini assegnati e con le formalità previste.

La CTR ha infatti rilevato che l’appello non era stato notificato nei confronti di P. ma solo nei riguardi della signora S. ed ha tratto le necessarie conseguenze in merito all’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c., e all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di prima grado per il decorso del termine semestrale.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 4100,00 oltre al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472