Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3913 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15875-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LUXOTTICA GROUP SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI, 91 presso lo studio dell’avvocato PANNUNZIO VALENTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO MECHELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3949/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Cons. Relatore MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia – Milano di conferma della pronuncia della CTP di Milano, ove erano state accolte le ragioni della contribuente in ordine al diritto al rimborso IRPEF sugli emolumenti ai dirigenti;

che Luxottica Group s.p.a. ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 33, in ordine a presupposto soggettivo della norma;

che, con riguardo all’unico motivo, l’imposta addizionale del 10% prevista dal D.L. n. 78 del 2000, art. 33, conv. in L. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di bonus e stock options quando detti compensi eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione – si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono attività “rivolta al pubblico”, mentre non sono assoggettati al prelievo i dirigenti di holding industriale che pur possegga partecipazioni in società del gruppo operanti nel settore finanziario, dovendo peraltro escludersi che il citato art. 33, abbia disposto un rinvio recettizio alla nozione di “settore finanziario” contenuta nel testo originario dell’art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all’attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 10). Nella specie, la CTR ha ritenuto che nella definizione di “settore finanziario” contenuta nel testo originario dell’art. 106 T.U.B., non potrebbero ricondursi le holding industriali e le società che concedono finanziamenti esclusivamente nell’ambito del gruppo di appartenenza; che con ordinanza di questa Corte, sez. V, n. 22692 del 2020 in fattispecie analoga sono state accolte le ragioni della contribuente; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere respinto; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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