LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18258-2020 proposto da:
A.F., nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA VINEIS;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’11/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.
RILEVATO
che la ditta contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Piemonte di accoglimento dell’appello del contribuente nel giudizio rescissorio seguito alla cassazione con rinvio per ordinanza di questa Corte Suprema di legittimità n. 8181/2019;
che l’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso;
che, in prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;
che con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di compensazione delle spese;
che, con riguardo al profilo di censura, nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. 6-5, 9 ottobre 2020, nn. 21875, 21876, 21877, 21878 e 21879; Cass., Sez. 6-5, 2 novembre 2020, n. 24240; Cass., Sez. 6-5, 8 giugno 2021, nn. 15889 e 15890; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, n. 19013; Cass., Sez. 6"-5, 9 settembre 2021, n. 24365). Nella specie, la CTR ha motivato la compensazione delle spese giudiziali richiamandosi agli argomenti trattati, ma senza indicarne le ragioni che lo hanno condotto a tale statuizione;
che, pertanto, il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Piemonte, in diversa composizione, cui demanda altresì la definizione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022