Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3934 del 08/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19309-2021 proposto da:

MULTI ERICE GESTIONI S.R.L., rappresentata dall’Avvocato STEFANO PAOLO GENCO e dall’Avvocato GIANFRANCO TOBIA;

– ricorrente –

Contro

B. COSTRUZIONI DEL GEOM. A.B. S.R.L.U., rappresentata e difesa dall’Avvocato GABRIELE VERZELLI e dall’Avvocato CATERINA POMA e dall’Avvocato FABRIZIO RAVIDA’;

– resistente per regolamento di competenza –

avverso la SENTENZA N. 516/2021 del TRIBUNALE DI TRAPANI, depositata il 15/6/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

1.1. Il tribunale di Trapani, con decreto del 28/7/2020, ha ingiunto alla Multi Erice Gestioni s.r.l. di pagare alla B. Costruzioni del Geom. A.B. s.r.l.u. la somma di Euro 92.851,92, oltre interessi e spese, a titolo di canone d’affitto dalla stessa dovuto in relazione al contratto d’affitto di un complesso turistico stipulato il 27/2/2018 e a titolo di indennità d’occupazione;

1.2. la Multi Erice Gestioni s.r.l., con atto notificato il 29/9/2020, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca;

1.3. la B. Costruzioni del Geom. A.B. s.r.l.u. si è costituita in giudizio e, dopo aver rappresentato l’avvenuta rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, ha sollevato, in via pregiudiziale, l’eccezione d’arbitrato alla luce della clausola di cui all’art. 21 del contratto;

1.4. il tribunale, con la sentenza in epigrafe, depositata il 15/6/2021, ha dichiarato che la cognizione della controversia appartiene al giudizio arbitrale;

1.5. il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che l’art. 21 del contratto stipulato inter partes il 27/2/2018, come tempestivamente eccepito dall’opposta, contiene una clausola compromissoria in forza della quale “le parti convengono che tutte le controversia che possano comunque derivare dal presente contratto saranno decise da un arbitro scelto di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trapani”, ha ritenuto le contestazioni sollevate dall’opponente circa la validità e l’efficacia della clausola compromissoria dovessero essere respinte in quanto infondate sul rilievo, innanzitutto, che la mancanza di separata sottoscrizione non costituisce causa di inefficacia o di nullità della clausola compromissoria ai sensi della disciplina prevista dall’art. 1341 c.c., la quale opera a tutela del contraente debole nei soli casi di contatti con condizioni generali ovvero di stipula mediante sottoscrizione di moduli o formulari, ed, in secondo luogo, che l’eventuale nullità del contratto non incide, a norma dell’art. 808 c.p.c., comma 2, sulla validità della clausola compromissoria in esso contenuta; d’altra parte, ha aggiunto il tribunale, già nel contratto stipulato tra le parti in data 28/5/2008, che la parte opponente sostiene essere l’unico regolamento applicabile nei rapporti tra le parti, contiene, nei medesimi termini, una clausola di devoluzione ad arbitri delle possibili future controversie, e ciò rafforza la considerazione circa la piena ed assoluta libertà di entrambe le parti in ordine all’inserimento di tale clausola anche nel successivo contratto del 2018;

2.1. la Multi Erice Gestioni s.r.l., con ricorso notificato il 14/7/2021, ha proposto, avverso la predetta sentenza, regolamento di competenza, articolando un motivo;

2.2. la società ricorrente, in particolare, lamentando la nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 27/2/2018 in quanto vessatoria, ha dedotto che, in effetti, tale contratto, come emerge dai documenti allegati e dalla tempistica della relativa stipulazione, è stato predisposto dal contraente forte, e cioè il locatore, cui il conduttore, quale contraente debole, ha dovuto prestare acquiescenza sicché, per avere efficacia, la clausola arbitrale, evidentemente vessatoria, doveva essere accettata espressamente, essendo, altrimenti, invalida, a norma dell’art. 1341 c.c.;

2.3. d’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, lo stesso tribunale di Trapani, nell’ordinanza emessa sulla domanda cautelare proposta dalla concedente, ha ritenuto che il contratto stipulato il 28/5/2008 doveva essere qualificato come una locazione d’immobile e non come un affitto d’azienda e che, in applicazione della disciplina vincolistica prevista dalla L. n. 392 del 1978, i successivi accordi intervenuti tra le parti, come quello contenuto nella scrittura privata del 27/2/2018, volti a modificare la durata del contratto e l’importo dei canoni, dovevano essere considerati come insanabilmente nulli, per cui, ha concluso la ricorrente, tale nullità investe anche la clausola compromissaria inserita nella predetta scrittura che e’, pertanto, parimenti nulla;

2.4. la ricorrente, infine, dopo aver censurato gli ulteriori motivi addotti dall’opposta per sostenere l’incompetenza del tribunale, benché non trattati nella sentenza impugnata, come la tardività dell’opposizione rispetto all’atto di rinuncia al decreto ingiuntivo, notificato a mezzo del 29/9/2020 ma con oggetto “proposta di nomina di arbitro unico”, ha dedotto che la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo ha comportato la rinuncia da parte della B. Costruzioni rispetto alla (non) pattuita competenza arbitrale;

2.5. la società B. Costruzioni del Geom. A.B. s.r.l.u. ha depositato memorie difensive nelle quali ha resistito al regolamento di competenza chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato.

RITENUTO

che:

3. intanto, la questione di validità della clausola arbitrale è stata correttamente sottoposta all’esame di questa Corte con istanza di regolamento di competenza posto che, per un verso, non risulta ancora introdotto il giudizio arbitrale e, per altro verso, la questione è dedotta proprio al fine di negare la devoluzione ad arbitri della controversia in ragione della quale l’adito giudice ordinario ha declinato la propria competenza; questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c., u.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 in pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, dovendosi ritenere, per converso, che possa essere proposta una domanda giudiziale intesa ad ottenere la declaratoria dell’invalidità o dell’inefficacia della convenzione quando, appunto, come nel caso in esame, non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione stessa; in tale evenienza, precisamente, l’invalidità o l’inefficacia della convenzione d’arbitrato può essere invocata davanti all’autorità giudiziaria con autonoma domanda di accertamento o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria troverebbe applicazione ovvero, ancora, in via di controeccezione proposta dalla parte attrice, allorché la parte convenuta abbia eccepito l’esistenza della clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale; nel caso in cui, avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, il predetto giudizio compete, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza, alla Corte di cassazione (Cass. n. 17019 del 2011; Cass. n. 14476 del 2019);

4. il ricorso, sebbene ammissibile, non e’, tuttavia, fondato: escluso, in particolare, che la clausola in esame possa essere investita dalla nullità prevista dall’art. 447-bis c.p.c., comma 2, (Cass. n. 19393 del 2013, secondo la quale tale norma, concernente le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende, ha riguardo alla sola competenza per territorio del giudice del luogo dove è posto il bene, sancendo la nullità delle clausole di deroga ad essa, con la conseguenza che non è colpita da detta sanzione la clausola di compromissione in arbitri di una di tali controversie), la Corte osserva:

a) intanto, che, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie, con la conseguenza che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 20461 del 2020); in effetti, la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l’automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 c.c., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno (Cass. m. conf., Cass. n. 17073 del 2013); in tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose (tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale) e’, in definitiva, subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie); la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 12153 del 2006); non richiede, pertanto, la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto (nella specie, di locazione ultranovennale) predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie (Cass. n. 27320 del 2020);

b) in secondo luogo, che in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. n. 25939 del 2021);

c) infine, che, in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio, con la conseguenza che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità (Cass. n. 25024 del 2013; Cass. n. 18134 del 2013; Cass. n. 8868 del 2014): in effetti, la clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali a sé stante rispetto al contratto in cui sia inserita (Cass. n. 1439 del 2020, in motiv.) e tale principio ha trovato conferma nell’art. 808 c.p.c., comma 3 (oggi comma 2), a norma del quale la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce (Cass. n. 1439 del 2020, in motiv.);

5. il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, con la conseguente conferma della competenza dell’arbitro dichiarata dall’ordinanza impugnata;

6. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

7. in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato, il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, ex art. 13, comma 1-quater, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013, dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. n. 13636 del 2020);

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso e conferma la competenza dell’arbitro dichiarata dall’ordinanza impugnata; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472