LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20561/2017 R.G. proposto da:
Avvocato D.E.L., c.f. *****, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente da sé medesimo, ai sensi dell’art.
86 c.p.c., e, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, dall’avvocato Pietro Referza; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Leonardo Greppi, n. 77, presso lo studio dell’avvocato Antonio Ruggero Bianchi.
– ricorrente –
contro
BANCA D’ITALIA, Istituto di diritto pubblico, c.f. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Stefania Ceci, dall’avvocato Marco Mancini, e dall’avvocato Adriana Pavesi, (dell’avvocatura della medesima “Banca d’Italia”) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nazionale, n. 91.
– controricorrente –
e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di ROMA;
– intimato –
avverso il decreto dei 8/30.5.2017 della Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2022 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
FATTO E DIRITTO
preso atto che l’avvocato D.E.L. ha depositato in via telematica rinuncia ex art. 390 c.p.c., datata 13.1.2022 al ricorso iscritto al n. 20561 – 2017 R.G.;
dato atto che la “Banca d’Italia” ha depositato rituale dichiarazione di adesione alla rinuncia;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R.;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dall’avvocato D.E.L. ed iscritto al n. 20561 – 2017 R.G.;
dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022