Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3947 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20561/2017 R.G. proposto da:

Avvocato D.E.L., c.f. *****, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente da sé medesimo, ai sensi dell’art.

86 c.p.c., e, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, dall’avvocato Pietro Referza; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Leonardo Greppi, n. 77, presso lo studio dell’avvocato Antonio Ruggero Bianchi.

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, Istituto di diritto pubblico, c.f. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Stefania Ceci, dall’avvocato Marco Mancini, e dall’avvocato Adriana Pavesi, (dell’avvocatura della medesima “Banca d’Italia”) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nazionale, n. 91.

– controricorrente –

e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di ROMA;

– intimato –

avverso il decreto dei 8/30.5.2017 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2022 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

preso atto che l’avvocato D.E.L. ha depositato in via telematica rinuncia ex art. 390 c.p.c., datata 13.1.2022 al ricorso iscritto al n. 20561 – 2017 R.G.;

dato atto che la “Banca d’Italia” ha depositato rituale dichiarazione di adesione alla rinuncia;

ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R.;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dall’avvocato D.E.L. ed iscritto al n. 20561 – 2017 R.G.;

dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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