Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3951 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10264/2016 proposto da:

Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via F. Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli Stefano, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Carbone Maurizio, e Di Stefano Filippo, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliata in Roma, in via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avvocato D’Antonio Barbato, rappresentata e difesa dall’avvocato Storzieri Giuseppe, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1397/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza del 30.1.07 il Tribunale di Benevento, pronunciando sulla domanda proposta da R.E. nei confronti dell’Enel s.p.a e della Terna s.p.a. – avente ad oggetto l’istanza di rimozione di alcuni piloni e condotte di alta tensione, nonché risarcimenti dei danni e l’indennità d’occupazione legittima – dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e la propria incompetenza in ordine alla suddetta indennità per essere competente la Corte d’appello.

R.E. riassunse il giudizio che, con sentenza del 20.3.15, la Corte d’appello decise, determinando l’indennità d’occupazione legittima nella somma di Euro 12.736,30 in favore dell’attrice.

La Terna s.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi. R.E. resiste con controricorso. Non si è costituita Enel Distribuzione s.p.a..

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, per mancanza assoluta di motivazione su un punto essenziale della causa riguardante la rinuncia all’azione o comunque alla domanda di pagamento dell’indennità d’occupazione legittima.

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza ed omesso esame di fatto decisivo, nonché omesso esame di documenti in ordine al valore venale del terreno occupato.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 112,324,329,342 e 345 c.p.c., nonché nullità della sentenza impugnata, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’attrice non avesse limitato il quantum alla somma di Euro 7168,00 Euro.

Il giudizio è da dichiarare estinto per l’intervenuta rinuncia della ricorrente, accettata dalla controparte, con previsione di compensazione delle spese, ex art. 306 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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