LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13378-2021 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI VITERBO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. R.G. 670/20 del GIUDICE DI PACE di VITERBO, depositato il 18/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Hammedi Ali, cittadino tunisino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Viterbo ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Viterbo in conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento disposto dal Questore di Viterbo e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 8 CEDU, dell’art. 27 Cost., del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 4, posto che il decidente avrebbe rigettato la proposta opposizione ancorché, stante la presentazione della domanda di protezione internazionale, ricorresse nella specie una causa di inespellibilità ed avrebbe proceduto ad una valutazione di merito circa l’accoglibilità della corrispondente domanda.
Resistono al ricorso le amministrazioni intimate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il motivo è inammissibile non accordandosi esso con il tenore del decisum, vero che il giudice di pace, pur operando un’incidentale valutazione di carattere negativo circa l’insussistenza nella specie di ragioni giustificative del mancato rimpatrio, ha tuttavia motivato l’impugnato provvedimento dando atto che non era stata presentata dal ricorrente alcuna domanda intesa al riconoscimento in suo favore della protezione internazionale, la volontà in tal senso manifestata al personale della Questura di Viterbo non essendo stata debitamente formalizzata, onde rettamente il giudice di pace ne ha ritenuto il mero fine dilatorio.
3. Spese alla soccombenza.
4. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022