LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16466-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
S.N., O.M., D.R., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI LANZINGER;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 15/2016 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 09/04/2016 R.G.N. 12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
PREMESSO che con sentenza n. 15/2016, pubblicata il 9 aprile 2016, la Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano ha respinto il gravame dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Bolzano aveva accolto la domanda proposta da S.N., D.R. e O.M. volta alla rideterminazione del trattamento economico loro erogato nel periodo di esonero dal servizio D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ex art. 72, comma 3, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, mediante inclusione nella relativa base di computo dell’indennità di bilinguismo;
– che il giudice di appello ha ritenuto a sostegno della propria decisione che tale indennità fosse una componente accessoria e non contingente della retribuzione e che, pertanto, fosse da inglobare tra le “competenze fisse ed accessorie” previste dal citato art. 72, comma 3, così da concorrere alla determinazione del trattamento economico spettante nelle previste misure percentuali – al dipendente esonerato dal servizio, per il periodo di durata di tale esonero;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con unico motivo, cui le controparti hanno resistito con controricorso.
RILEVATO
che con il motivo proposto l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, della L. n. 1165 del 1961, art. 1, e del D.P.R. n. 752 del 1976, art. 1, nonché violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di fonte collettiva: sostiene, in sintesi, che l’indennità di bilinguismo può essere corrisposta soltanto in presenza di una situazione di effettivo servizio del dipendente e che, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia sospeso, per qualsiasi ragione (e, dunque, anche in caso di sospensione per avvenuto collocamento in posizione di esonero), detta componente non può essere più attribuita al dipendente, né di conseguenza essere tenuta in considerazione per il computo della base, sulla quale calcolare la percentuale dovuta del trattamento economico, diversamente determinandosi una situazione di disparità di trattamento con tutti gli altri lavoratori, che, per il fatto di trovarsi in altre condizioni in cui è prevista la sospensione del rapporto di lavoro, non possono godere di detta voce stipendiale.
Osservato:
che il motivo è infondato;
– che il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 3, conv. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che “Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione”; prevede altresì che tale percentuale sia elevata dal cinquanta al settanta per cento, ove durante il periodo di esonero dal servizio il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale e altri soggetti operanti nella promozione sociale e nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
– che la norma detta un preciso criterio di commisurazione del trattamento economico spettante al dipendente esonerato dal servizio, attraverso l’individuazione di parametri percentuali rapportati al trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione;
– che, pertanto, tale essendo l’oggetto della norma, è argomento irrilevante che, una volta ottenuta l’autorizzazione all’esonero, il dipendente non renda più alcuna prestazione lavorativa in un ufficio pubblico situato in un territorio dove vige il bilinguismo e che di conseguenza venga meno ogni sinallagma fra prestazione e trattamento economico, poiché ciò che il legislatore si è proposto, con l’art. 72, comma 3, è stato di chiarire al dipendente eventualmente interessato su quale base reddituale avrebbe potuto contare nel periodo di temporaneo esonero dal servizio (che è il periodo compreso “nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni”: art. 72, comma 1);
– che in tal senso è il chiaro tenore della norma, là dove, ai fini della determinazione del trattamento spettante al dipendente in temporaneo esonero dal servizio, richiama quello “complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie”, con la precisazione che tale trattamento deve coincidere con quello in essere “al momento del collocamento nella nuova posizione”, vale a dire risultante dall’ultima busta paga del lavoratore in servizio;
– che, d’altra parte, non può porsi in dubbio che l’indennità di bilinguismo rientri tra le competenze “accessorie”, fondandosi su di una particolare professionalità del dipendente e, quindi, sul possesso di un requisito che, per sua natura, direttamente e stabilmente inerisce alla prestazione lavorativa, ove resa in un determinato contesto locale;
– che dalle competenze “accessorie” devono tenersi distinte le voci della retribuzione “contingente”, per la quale – come precisato da Sez. U n. 7154/2010 – “deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell’attribuzione patrimoniale. Si ritiene però condivisibile in linea di principio la tesi secondo cui la qualifica di fisse e continuative non può essere riconosciuta a quelle componenti retributive la cui erogazione dipenda dall’avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un determinato risultato, in quanto tale conclusione è rispondente al dato normativo, come confermato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226”;
– che l’indennità in discussione, come già esattamente rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, non può ritenersi ancorata ad eventi straordinari o eventuali, ma rappresenta un riconoscimento continuativamente attribuito al lavoratore dotato della necessaria abilitazione, alla condizione che egli renda la propria prestazione in un territorio dove sia in vigore il bilinguismo;
Ritenuto:
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022