LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1936-2016 proposto da:
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS “IL SOLE”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA TARTAGLIONE;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 638/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/06/2014 R.G.N. 4516/2010;
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 679/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
che:
1. con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., del 24 settembre 2015, la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il gravame, per non ragionevole probabilità di essere accolto, avverto la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 638 del 2014, che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, svolta dall’attuale parte ricorrente, in riferimento a omissione contributiva per rapporti di lavoro subordinato per prestazioni infermieristiche formalmente risultanti di collaborazione coordinata e continuativa, svolte nel periodo gennaio 2008 – 31 maggio 2010;
2. per la Corte di merito tutte le emergenze istruttorie convergevano verso lo svolgimento delle prestazioni infermieristiche nei locali della Misericordia e con le attrezzature degli ambulatori in cui erano chiamati ad operare, esclusa ogni autonomia nella determinazione del contenuto e della durata della prestazione;
3. avverso tale sentenza la Cooperativa sociale a r.l. Onlus Il Sole ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso, ulteriormente illustrati con memorie.
CONSIDERATO
che:
4. con plurimi motivi, devolvendo vizi di violazione di legge, le censure si risolvono, invero, nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e di un nuovo giudizio di merito agli effetti della qualificazione dei rapporti, con doglianze che, trasmodando dal paradigma dell’error in iudicando, involgono la mancanza di rilievo attribuita alla qualificazione negoziale del rapporto;
5. il ricorso e’, pertanto, per le considerazioni che seguono, da rigettare;
6. ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica dell’integrazione del parametro normativo (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999);
7. inoltre, quanto allo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (fra tante, Cass. n. 4500 del 2007);
8. tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze e, ove non agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (fra i quali, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), di carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (fra tante, da ultimo, Cass. n. 35675 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti);
9. i descritti elementi costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 4171 del 2006; Cass. n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999);
10. in particolare, il primo giudice, ricostruendo le modalità effettive di svolgimento del rapporto e rilevandone la divergenza rispetto alla qualificazione formale attribuita nei contratti stipulati tra le parti, si è conformato ai richiamati principi ritenendo non dirimente la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di elementi fattuali – quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali – costituenti indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, sia pur svolto per un arco temporale esiguo (fra tante, Cass. n. 23928 del 2020, in riferimento ad altro infermiere dell’attuale parte ricorrente; Cass. nn. 4884 del 2018 e 7024 del 2015);
11. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022