LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10546-2019 proposto da:
A.M., V.F., V.L., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MEOLA MARIA JOSE’, BRIVIO ELENA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3999/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
Con sentenza nr 3999/2018 la CTR della Lombardia, sez distaccata di Brescia accoglieva l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Bergamo con cui era stato accolto il ricorso di A.M., V.L. e V.F. avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi alla rideterminazione del valore di cessione di un terreno edificabile sito in Bergamo in quanto il valore dichiarato nella perizia di stima risultava superiore a quello indicato nella cessione.
Il giudice del gravame rilevava che ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 4% sul valore periziato non precludeva l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio con riguardo alle imposte dirette sulla plusvalenza non dichiarata e realizzata con l’atto di cessione, accertamento che, in mancanza del riferimento del prezzo al valore periziato legittimamente assume ai fini della quantificazione della plusvalenza il criterio ordinario previsto dall’art. 68 in relazione all’art. 67 TUIR, lett b), nella fattispecie in oggetto assumendosi come prezzo di acquisto quello determinato a norma dell’art. 68 TUIR,comma 2, u.p..
A.M. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui replica solo formalmente l’Agenzia delle Entrate.
Si deduce con un unico articolato motivo la violazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la pretesa dell’Agenzia, fosse fondata con conseguente decadenza della contribuente dal beneficio correlato al pagamento dell’imposta sostitutiva, sul rilievo che nel contratto di vendita era stato indicato un corrispettivo inferiore a quello determinato in sede di perizia.
Si sostiene infatti in questa prospettiva che la norma non prevede alcuna inefficacia qualora il prezzo di vendita sia inferiore al valore della perizia. Preliminarmente va dato atto che A.M. ha depositato in atti domanda di definizione agevolata delle liti pendenti (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136), ricevuta di presentazione e modello F24 attestante il pagamento della prima rata dell’importo dovuto. e ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
A fronte della documentazione, versata in atti dalla contribuente attestante l’intervenuta definizione della lite pendente con il versamento di quanto dovuto, va dichiarata l’estinzione del processo e cessata la materia del contendere. Relativamente alle due altre posizione il motivo è fondato.
La questione veicolata con il motivo è stata risolta, in senso favorevole alla ricorrente, dalle sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2321 del 31/10/2020, secondo cui “in tema di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l’indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.
I principi enunciati dalla Suprema Corte, si pongono in continuità al precedente orientamento delle sezioni semplici, condiviso da questa sezione, che ha affermato, in primo luogo, che in materia di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente – irrevocabile anche in conseguenza di un evento successivo ed imprevedibile – di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e di versare l’imposta sostitutiva D.Lgs. n. 448 del 2001, ex art. 7, determina il “conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sull’imposta non affrancata, ricevendone l’amministrazione finanziaria un immediato introito fiscale” (così, in motivazione, Sez. 5, Sentenza n. 13406 del 30/06/2016, Rv. 640144-01). Inoltre, che la mancata indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, del valore del cespite, così come rideterminato a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non costituisce condizione ostativa alla facoltà del contribuente di assumere come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1 gennaio 2002 individuato sulla base di una perizia giurata, attesa, a tal proposito, l’assenza di limitazioni poste dalla legge e l’irrilevanza di quanto, invece, previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 19242 del 28/09/2016, Rv. 641114-01); è stato altresì chiarito che se dal lato del contribuente l’esercizio di tale facoltà non preclude, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore quale indicato nella succitata perizia di stima, parimenti, dal lato del fisco, il valore indicato nella perizia, non limita i poteri di accertamento dell’Ufficio, come si evince dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, secondo il quale la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni “costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale” (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 29184 del 06/12/2017, Rv. 646520-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19465 del 30/09/2016, Rv. 641238-01; Sez. 5, 28/05/ 2014, n. 11960, non massimata; Sez. 5, Sentenza n. 9109 del 06/06/2012, Rv. 62294201).
Nel caso in esame, come si desume chiaramente dalla parte introduttiva del ricorso, l’Ufficio, per il solo fatto che nel contratto era stato pattuito un prezzo inferiore a quello indicato nella perizia, ha ritenuto di poter calcolare la plusvalenza nei modi ordinari, sulla base della differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione ed il prezzo di acquisto del bene ceduto, secondo i criteri generali di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68.
Così operando, tuttavia, l’Ufficio ha erroneamente ritenuto il contribuente decaduto, rispetto all’opzione prescelta, sol perché era stato indicato nell’atto un corrispettivo inferiore a quello accertato dalla perizia e dunque la CTR ha errato nel ritenere che l’indicazione di un prezzo inferiore a quello periziato giustificasse la rettifica della plusvalenza sulla base del valore storico del bene.
Il ricorso va pertanto accolto e la decisione va cassata senza rinvio non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.
Le spese dell’intero procedimento vanno compensate tenuto conto del consolidarsi dei pertinenti indirizzi di legittimità sul tema nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di A.M. e compensa le spese di lite; accoglie il ricorso di V.L. e V.F.; cassa la decisione impugnata decidendo nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente; compensa le spese dell’intero procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022