Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18769/2016 proposto da:

Bacco S.p.a., (ora Cambielli Edilfriuli S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n. 68, presso lo studio dell’avvocato Iasonna Stefania, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Toffoletto Antonio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott.ssa F.M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Premuda n. 6, presso lo studio dell’avvocato Marrapodi Ivan, rappresentato e difeso dall’avvocato Alibrandi Anna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE Di PORDENONE, depositato il 20/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal cons. Dott. Paola VELLA.

RILEVATO

che:

– Bacco S.p.a. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Pordenone ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l., tesa al riconoscimento della prelazione ipotecaria negata sul credito ammesso, rilevando, in accoglimento dell’eccezione del curatore L.Fall., ex art. 66, che l’atto di concessione dell’ipoteca era a titolo gratuito, in quanto non contestuale al sorgere del credito, e che era provato l’eventus damni, posto che alla data di iscrizione della garanzia la fallita aveva già numerosi debiti verso altri fornitori, come provato dalle risultanze dello stato passivo;

– il Fallimento, per il quale si è costituito in corso di causa un nuovo difensore, ha resistito con controricorso;

– in data 11 gennaio 2021 la Cambielli Edilfriuli S.p.a. (già Bacco S.p.a.) ha depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di accettazione della rinuncia del controricorrente, entrambi notificati a mezzo pec.

CONSIDERATO

che:

– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, essendo la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, non anche per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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