Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4019 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12425/2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in Roma Viale Pinturicchio 214 presso lo studio dell’avvocato ALDO VERINI SUPPLIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO DI PALMA;

– ricorrente –

COMUNE DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana 74 presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE PORPORA, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELLA BRIGLIADORO, BERARDINA MANGANIELLO, GIOVANNI SANTUCCI DE MAGISTRIS;

– controricorrente –

nonché contro A.T.I. tra “DEMACO SRL – D.M. COSTRUZIONI” ed “ELETTROIRPINIA SRL”, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2507/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2021 da Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

RILEVATO

che:

R.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, il Comune di Avellino chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data *****, allorché, scendendo dal marciapiede di ***** nel territorio di quel Comune, era finito in una buca sull’asfalto non segnalata, piena di acqua, riportando un trauma distorsivo alla caviglia del piede sinistro;

l’ente convenuto chiese ed ottenne di chiamare in causa l’ATI tra Demaco S.r.l.- D.M. Costruzioni ed Elettroirpinia S.r.l., esecutrice dei lavori di risistemazione del tratto stradale in questione, la quale, a sua volta, chiese ed ottenne di chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazioni, U.G.F. Unipol Gruppo Finanziario Assicurazioni S.p.a., già Aurora S.p.a.;

il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza n. 292/13, accolse parzialmente la domanda dell’attore, imputandogli un concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro, condannò, in ragione del residuo 50%, il Comune in Avellino, l’ATI tra le società Demaco- D.M. Costruzioni ed Elettroirpinia S.r.l., quest’ultima in solido con Unipol Assicurazioni S.p.a., al pagamento di Euro 948,08, oltre interessi oltre alla metà delle spese di lite e agli importi anticipati al C.T.U.;

avverso la sentenza del Giudice di Pace R.F. propose gravame, deducendo: a) l’insussistenza di un suo concorso di colpa; b) l’erronea quantificazione del danno; c) il mancato riconoscimento del danno morale; d) l’erronea quantificazione delle spese di lite;

avverso la medesima sentenza Unipol Assicurazioni S.p.a. propose appello incidentale, lamentando il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure e chiedendo che venisse riconosciuta la esclusiva responsabilità della vittima o, in subordine, il concorso di responsabilità del Comune;

il Comune si costituì e chiese la conferma della sentenza impugnata;

l’ATI restò contumace;

il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2507/2016, pubblicata il 15 novembre 2016, rigettò l’appello principale di R.F., accolse l’appello incidentale proposto da Unipol Assicurazioni S.p.a. e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, rigettò in toto la domanda risarcitoria proposta da R.F. e compensò le spese di lite e di c.t.u.;

avverso la sentenza del Tribunale R.F. ha proposto ricorso per la cassazione formulando cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria;

ha resistito con controricorso il Comune di Avellino;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza ed è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio;

espletato tale incombente, la trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

la notifica del ricorso nei confronti dell’ATI tra Demaco S.r.l.- D.M. Costruzioni ed Elettroirpinia S.r.l., così come effettuata a mezzo posta, è nulla, risultando sull’avviso di ricevimento contrassegnata la casella “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni incaricato” ed apposta, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, una sottoscrizione illeggibile e non risultando, altresì, spedita la cd. raccomandata informativa al destinatario dell’atto e di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3;

ritenuto che:

non avendo il ricorrente provveduto spontaneamente alla rinotifica del ricorso, vada disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del predetto atto nei confronti della già indicata intimata entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo con trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’intimata ATI tra Demaco S.r.l.- D.M. Costruzioni ed Elettroirpinia S.r.l., entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo con trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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