Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4020 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14754-2018 proposto da:

Q.P., elettivamente domiciliato in ROMA, Via PRISCIANO 28, presso lo studio dell’Avvocato Marco ZELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, ROMA CAPITALE *****;

– intimate –

avverso la sentenza n. 21026/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l’08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

IN FATTO E IN DIRITTO

– ritenuto che Q.P. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 21026/17, dell’8 novembre 2017, del Tribunale di Roma, che – accogliendo il gravame esperito dalla società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già società Equitalia Sud S.p.a. (ora divenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione) contro la sentenza n. 32154/16, del 4 novembre 2016, del Giudice di pace di Roma – ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal Q. avverso cartella di pagamento;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver proposto opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso cartella di pagamento emessa sulla base della contestata violazione di norme del C.d.S., lamentando, in particolare, l’allora opponente di non aver mai ricevuto notificazione dei verbali relativi alle supposte infrazioni stradali;

– che, costituitesi in giudizio sia Roma Capitale, che la società Equitalia Sud S.p.a., il giudice di prime cure accoglieva l’opposizione, ritenendo che non fosse stata fornita prova alcuna della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali sottese alla cartella di pagamento, non senza previamente rilevare – essendo stata da Roma Capitale eccepita l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto introdotta con rito ordinario, in luogo di quello di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689 – che l’azione esperita era stata “correttamente qualificata in quella di cui all’art. 615 c.p.c. per proporre la quale non è previsto alcun termine decadenziale”;

– che, esperito gravame dalla società Equitalia Servizi di Riscossione (già Equitalia Sud), ma al solo scopo di contestare la condanna alle spese pronunciata anche nei suoi confronti, il giudice di appello dichiarava inammissibile l’opposizione, ritenendo che la stessa dovesse proporsi nel rispetto dei termini – nella specie, non osservati – di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22;

– che avverso la decisione del Tribunale capitolino ricorre per cassazione il Q., sulla base di un unico motivo;

– che esso denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e art. 615 c.p.c., comma 1, oltre a falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 (abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7), nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

– che, secondo il ricorrente, essendosi il primo giudice già pronunciato sull’ammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il giudice d’appello – essendo stato il gravame di Equitalia Servizi di Riscossione esperito solo in relazione alla condanna solidale alle spese di lite, e ciò sul presupposto che l’accoglimento dell’opposizione fosse dipeso unicamente dal mancato adempimento di un incombente specifico di Roma Capitale (la notificazione dei verbali di accertamento dell’infrazione stradale) – non potesse pronunciarsi, se non violando il giudicato esistente sul punto, sull’ammissibilità dell’opposizione;

– che sono rimaste solo intimate Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione;

– che il ricorrente ha fatto pervenire un’istanza di rinvio;

– considerato che la notifica del presente ricorso, nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione, è stata indirizzata – a mezzo “PEC” – all’Avvocato Giulia Rocco, già difensore in grado di appello della società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., cui è poi subentrata la predetta Agenzia delle Entrate e Riscossione;

– che questa Corte, con riferimento ad analoga fattispecie, ha affermato che “la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione” è “invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1” (Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2021, n. 485, Rv. 660464-01);

– che tale invalidità, tuttavia, integra “una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 4A del 2021, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. Un., sent. 8 giugno 2021, n. 15911; Rv. 661509-02);

– che, alla luce dei principi già enunciati da questa Corte al suo massimo livello nomofilattico, occorre, pertanto, procedere alla rinnovazione della notificazione.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate e Riscossione, entro il termine sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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