Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4031 del 08/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1495-2020 proposto da:

FALLIMENTO n. ***** ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SCIUTO;

– ricorrente –

contro

STUDIO DELLA CORTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato ROCCO VINCENZO VIRGALLITA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO CICIARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6335/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Presidente Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – Il Fallimento di ***** S.r.l. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Studio Della Corte S.r.l. contro la sentenza del 21 ottobre 2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’estinzione per tardiva riassunzione da parte del Fallimento del giudizio di appello in essere tra le parti avverso sentenza del locale Tribunale di condanna della società poi fallita al pagamento della somma di Euro 458.333,37, oltre accessori e spese.

2. – Studio Della Corte S.r.l. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 43,artt. 300 e 305 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver fissato alla data del 6 febbraio 2018 il termine a quo per la riassunzione, data in cui Studio Della Corte S.r.l. aveva trasmesso al curatore del Fallimento domanda di ammissione al passivo per il credito portato dalla sentenza di primo grado.

Il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

Il terzo mezzo denuncia nullità del procedimento a causa di un errore in procedendo dovuto ad inesistente e/o manifestamente illogica e contraddittoria motivazione.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente fondato.

4.1. – E’ manifestamente fondato il primo mezzo.

La Corte territoriale ha ancorato il termine a quo per la riassunzione alla conoscenza legale dell’evento interruttivo, rapportato al giudizio in essere tra Studio Della Corte S.r.l. e la società poi fallita, conoscenza legale derivante, secondo il giudice di merito, dalla trasmissione al curatore della domanda di insinuazione al passivo fondata sulla sentenza poi impugnata in appello, con gli elementi informativi attinenti al giudizio di impugnazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno però stabilito il seguente principio di diritto: “In caso di apertura del fallimento, firma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli fletti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L. fall., artt. 52 e 93: per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima” (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154).

La soluzione adottata dalla Corte territoriale non è conforme al principio così riassunto, sicché se ne impone la cassazione.

4.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

5. – La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472