Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4044 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24323-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORDINI ANTONIO 14, presso lo studio dell’avvocato LUCIA AUROLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. GIOVANNI FURFARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2127/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 31 gennaio 2020, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di C.E. al pagamento dal Fondo di Garanzia della mensilità di agosto e dei primi quattro giorni di settembre 2012, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2;

2. essa riteneva tempestiva la domanda di accesso al Fondo in data 9 novembre 2015 della lavoratrice, la quale, cessato nel settembre 2012 il rapporto con la datrice E.P. Industrial Inox s.r.l. e fatto valere il suddetto credito con decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2012, notificato il 29 gennaio 2013 alla predetta, aveva quindi: esperito infruttuosamente nei suoi confronti un’esecuzione mobiliare il 29 marzo 2013; insinuato il 5 novembre 2015 il proprio credito allo stato passivo del fallimento della predetta società, dichiarato i127 maggio 2015 dal Tribunale di Cremona, che ne aveva tuttavia omesso l’esame, a norma della L. Fall., art. 102, con decreto 10 settembre 2015;

3. la Corte territoriale ravvisava detta tempestività per la decorrenza dell’anno prescritto dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, a fini di decadenza dal diritto della lavoratrice alla prestazione del Fondo, dalla data di constatazione dell’insolvenza, da individuare in quella (non già di esecuzione infruttuosa, bensì) di dichiarazione di fallimento, per soggezione ad essa della società datrice;

4. con atto notificato il 16 settembre 2020, l’Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva la lavoratrice con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. in L. n. 438 del 1992, in riferimento agli artt. 2968,2969 c.c., per decadenza della lavoratrice dal diritto ad ottenere la prestazione a carico del Fondo di Garanzia, a titolo di T.f.r., per l’introduzione del giudizio (con ricorso depositato il 5 aprile 2018) oltre il termine di un anno e trecento giorni, stabilito a pena di decadenza, dalla data (9 novembre 2015) di presentazione della domanda in via amministrativa: questione rilevabile d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, non essendo ravvisabile nella decisione nel merito, in assenza di un’espressa pronuncia sulla tempestività della domanda, una decisione implicita sul di essa, suscettibile di giudicato in mancanza di impugnazione (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. in via di premessa, giova ribadire che l’ipotesi di formazione di un giudicato interno, preclusiva della rilevabilità anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e per la prima volta anche in Cassazione (Cass. s.u. 30 ottobre 2008, n. 26019), si configura soltanto nel caso in cui l’eccezione di decadenza sia stata oggetto di discussione e decisione e non sia stata impugnata (così detto: giudicato interno espresso), non essendo sufficiente il così detto giudicato interno implicito, per la decisione della causa nel merito (Cass. 8 luglio 2014, n. 15531, con richiamo in tale senso, a riguardo dell’analoga decadenza prevista dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, di Cass. 23 giugno 2003, n. 9952; Cass. 13 settembre 2013, n. 20978);

4. questa Corte ha quindi affermato (Cass. 3 aprile 2019, in 9275, con ampio richiamo di precedenti in motivazione), in una controversia sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna e pertanto esattamente in termini, che, per la natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall’azione, essa è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e per la prima volta anche in Cassazione (Cass. s.u. 30 ottobre 2008, n. 26019); che inoltre il termine annuale per la proposizione dell’azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 24, richiamato dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3, (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); che esso decorre dall’esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. n. 533 del 1973, art. 7, e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, dalla presentazione delle domande amministrative all’Inps: senza possibilità di deroga per effetto di un’eventuale decisione tardiva dell’istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l’attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992);

5. nel caso di specie, il termine di decadenza è ampiamente decorso, essendo stata presentata la domanda in via amministrativa il 9 novembre 2015 e il giudizio introdotto (con ricorso depositato il 5 aprile 2018), ben oltre il termine di un anno e trecento giorni;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, la domanda del lavoratore rigettata, con la compensazione delle spese dei gradi di merito (tenuto conto dei tempi di consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità) e la liquidazione di quelle del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la predetta alla rifusione, in favore dell’Inps, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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